ALLA G.U. N. 035 SERIE GENERALE PARTE PRIMA DEL 12 02 1999 SUPPLEMENTO 033 DEL 12 02 1999 LEGGE 5 febbraio 1999, n. 25. Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - legge comunitaria 1998. La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Capo I DISPOSIZIONI GENERALI SUI PROCEDIMENTI PER L'ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI COMUNITARI Art. 1. (Delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie). 1. Il Governo e' delegato ad emanare, entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati A e B. 2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, o del Ministro competente per il coordinamento delle politiche comunitarie, e dei Ministri con competenza istituzionale prevalente per la materia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con gli altri Ministri interessati in relazione all'oggetto della direttiva, se non proponenti. 3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato B, a seguito di deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perche' su di essi sia espresso, entro sessanta giorni dalla data di trasmissione, il parere delle Commissioni competenti per materia; decorso tale termine i decreti sono emanati anche in mancanza di detto parere. Qualora il termine previsto per il parere delle Commissioni scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previsti al comma 1 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di novanta giorni. 4. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto dei principi e criteri direttivi da essa fissati, il Governo puo' emanare, con la procedura indicata nei commi 2 e 3, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1. Art. 2. (Criteri e principi direttivi generali della delega legislativa). 1. Salvi gli specifici principi e criteri direttivi stabiliti negli articoli seguenti ed in aggiunta a quelli contenuti nelle direttive da attuare, i decreti legislativi di cui all'articolo 1 saranno informati ai seguenti principi e criteri direttivi generali: a) le amministrazioni direttamente interessate provvederanno all'attuazione dei decreti legislativi con le ordinarie strutture amministrative; b) per evitare disarmonie con le discipline vigenti per i singoli settori interessati dalla normativa da attuare, saranno introdotte le occorrenti modifiche o integrazioni alle discipline stesse; c) salva l'applicazione delle norme penali vigenti, ove necessario per assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute nei decreti legislativi, saranno previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni alle disposizioni dei decreti stessi. Le sanzioni penali, nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda fino a lire duecento milioni e dell'arresto fino a tre anni, saranno previste, in via alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni ledano o espongano a pericolo interessi generali dell'ordinamento interno, del tipo di quelli tutelati dagli articoli 34 e 35 della legge 24 novembre 1981, n. 689. In tali casi saranno previste: la pena dell'ammenda alternativa all'arresto per le infrazioni che espongano a pericolo o danneggino l'interesse protetto; la pena dell'arresto congiunta a quella dell'ammenda per le infrazioni che rechino un danno di particolare gravita'. La sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a lire cinquantamila e non superiore a lire duecento milioni sara' prevista per le infrazioni che ledano o espongano a pericolo interessi diversi da quelli sopra indicati. Nell'ambito dei limiti minimi e massimi previsti, le sanzioni sopra indicate saranno determinate nella loro entita', tenendo conto della diversa potenzialita' lesiva dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in astratto, delle specifiche qualita' personali del colpevole, comprese quelle che impongono particolari doveri di prevenzione, controllo o vigilanza, nonche' del vantaggio patrimoniale che l'infrazione puo' recare al colpevole o alla persona o ente nel cui interesse egli agisce. In ogni caso, in deroga ai limiti sopra indicati, per le infrazioni alle disposizioni dei decreti legislativi saranno previste sanzioni penali o amministrative identiche a quelle eventualmente gia' comminate dalle leggi vigenti per le violazioni che siano omogenee e di pari offensivita' rispetto alle infrazioni medesime; d) eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e che non riguardano l'attivita' ordinaria delle amministrazioni statali o regionali potranno essere previste nei soli limiti occorrenti per l'adempimento degli obblighi di attuazione delle direttive; alla relativa copertura, in quanto non sia possibile far fronte con i fondi gia' assegnati alle competenti amministrazioni, si provvedera' a norma degli articoli 5 e 21 della legge 16 aprile 1987, n. 183, osservando altresi' il disposto dell'articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 7 della legge 23 agosto 1988, n. 362; e) all'attuazione di direttive che modificano precedenti direttive gia' attuate con legge o decreto legislativo si provvedera', se la modificazione non comporta ampliamento della materia regolata, apportando le corrispondenti modifiche alla legge o al decreto legislativo di attuazione della direttiva modificata; f) abolizione dei diritti speciali o esclusivi, con regime autorizzatorio a favore di terzi, in tutti i casi in cui il loro mantenimento ostacoli la prestazione, in regime di concorrenza, di servizi che formano oggetto di disciplina delle direttive per la cui attuazione e' stata conferita la delega legislativa, o di servizi a questi connessi; g) i decreti legislativi assicureranno in ogni caso che, nelle materie trattate dalle direttive da attuare, la disciplina disposta sia pienamente conforme alle prescrizioni delle direttive medesime, tenuto anche conto delle eventuali modificazioni comunque intervenute fino al momento dell'esercizio della delega; h) nelle materie di competenza delle regioni a statuto ordinario e speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano saranno osservati l'articolo 9 della legge 9 marzo 1989, n. 86, e l'articolo 6, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616. Saranno inoltre osservate le competenze normative e amministrative conferite alle regioni con la legge 15 marzo 1997, n. 59, ed i relativi decreti legislativi attuativi, nonche' gli ambiti di autonomia delle regioni a statuto speciale e delle province autonome, nel rispetto del principio di sussidiarieta'. 2. Le disposizioni in materia di prescrizione di cui agli articoli 20 e seguenti del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, e successive modificazioni, si applicano, ove gia' non previsto, a tutte le violazioni delle norme di recepimento di disposizioni comunitarie in materia di igiene sul lavoro, sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro, per le quali e' prevista la pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda. Art. 3 (Attuazione di direttive comunitarie con regolamento autorizzato). 1. Il Governo e' autorizzato a dare attuazione alle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato C con uno o piu' regolamenti ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, attenendosi a principi e criteri direttivi corrispondenti a quelli enunciati nelle lettere b), e), f), g) e h) del comma 1 dell'articolo 2. 2. Fermo restando il disposto dell'articolo 5, comma 1, della legge 9 marzo 1989, n. 86, i regolamenti di cui al comma 1 possono altresi', per tutte le materie non coperte da riserva assoluta di legge, dare attuazione alle direttive che costituiscono modifica, aggiornamento o completamento delle direttive comprese nell'allegato C. 3. Ove le direttive cui essi danno attuazione prescrivano di adottare discipline sanzionatorie, il Governo puo' prevedere nei regolamenti di cui al comma 1, per le fattispecie individuate dalle direttive stesse, adeguate sanzioni amministrative, che dovranno essere determinate in ottemperanza ai principi stabiliti in materia dalla lettera c) del comma 1 dell'articolo 2. Art. 4. (Attuazione di direttive comunitarie in via regolamentare o amministrativa). 1. L'allegato D elenca le direttive attuate o da attuare mediante regolamento ministeriale da emanare ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, o atto amministrativo, nel rispetto del termine indicato nelle direttive stesse. Resta fermo il disposto degli articoli 11 e 20 della legge 16 aprile 1987, n. 183. 2. Le amministrazioni competenti informano costantemente la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie sulle fasi dei procedimenti connessi all'emanazione dei provvedimenti di cui al comma 1. 3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, possono inviare, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie proposte in merito al contenuto dei provvedimenti da emanare ai sensi del comma 1. Art. 5. (Oneri relativi a prestazioni e controlli). 1. Nell'attuazione delle normative comunitarie, gli oneri di prestazioni e controlli da eseguire da parte di uffici pubblici in applicazione delle normative medesime sono posti a carico dei soggetti interessati, ove cio' non risulti in contrasto con la disciplina comunitaria. Art. 6. (Delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di disposizioni comunitarie). 1. Al fine di assicurare la piena integrazione delle norme comunitarie nell'ordinamento nazionale, il Governo, fatte salve le norme penali vigenti, e' delegato ad emanare, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, da esprimere con le modalita' di cui all'articolo 1, comma 3, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di direttive delle Comunita' europee attuate ai sensi della presente legge in via regolamentare o amministrativa e di regolamenti comunitari vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge. 2. La delega e' esercitata con decreti legislativi adottati a norma dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, o del Ministro competente per il coordinamento delle politiche comunitarie, e del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con i Ministri competenti per materia. I decreti legislativi si informeranno ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c). Art. 7. (Riordinamento normativo nelle materie interessate dalle direttive comunitarie). 1. Il Governo e' autorizzato ad emanare, con le modalita' di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 1, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, testi unici compilativi delle disposizioni dettate in attuazione delle deleghe conferite con la presente legge per il recepimento di direttive comunitarie, coordinando le norme legislative vigenti nelle stesse materie ed apportandovi le integrazioni e modificazioni necessarie al predetto coordinamento. Art. 8. (Ulteriore semplificazione degli adempimenti per i voli all'interno dell'Unione europea). 1. Le parole del terzo comma dell'articolo 800 del codice della navigazione, da ", purche' gli occupanti" fino alla fine, sono sostituite dalle seguenti: ". Se l'aeromobile e' diretto in uno Stato membro che non abbia aderito o non abbia dato attuazione all'Accordo di Schengen, ratificato ai sensi della legge 30 settembre 1993, n. 388, gli occupanti debbono essere in possesso di documenti validi per l'espatrio; di tale circostanza e' fatta menzione sul piano di volo". 2. Le parole del terzo comma dell'articolo 805 del codice della navigazione, da ", purche' gli occupanti" fino alla fine, sono sostituite dalle seguenti: ". Se l'aeromobile proviene da uno Stato membro che non abbia aderito o non abbia dato attuazione all'Accordo di Schengen, ratificato ai sensi della legge 30 settembre 1993, n. 388, gli occupanti debbono essere in possesso di documenti validi per l'ingresso in Italia; di tale circostanza e' fatta menzione sul piano di volo". 3. All'articolo 7-bis del decreto-legge 1 aprile 1995, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1995, n. 204, e' aggiunto il seguente comma: "1-bis. La disposizione del comma 1 si applica anche per i voli aventi come destinazione, senza scalo intermedio, uno Stato che applichi l'Accordo di Schengen, ratificato ai sensi della legge 30 settembre 1993, n. 388, a condizione di reciprocita' e purche' non vi ostino gli Stati il cui spazio aereo venga attraversato". Art. 9. (Disposizioni in materia di marcatura CEE e modifiche all'articolo 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52) 1. Il comma 1 dell'articolo 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, e' sostituito dal seguente: "1. Le spese relative alle procedure di certificazione e/o attestazione per l'apposizione della marcatura CE, previste dalla normativa comunitaria, nonche' quelle conseguenti alle procedure di riesame delle istanze presentate per le stesse finalita', sono a carico del fabbricante o del suo rappresentante stabilito nell'Unione europea". 2. Al comma 2 dell'articolo 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, tra la parola: "relative" e le parole: "all'autorizzazione" sono inserite le seguenti: "alle procedure finalizzate". 3. Il comma 6 dell'articolo 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, e' sostituito dal seguente: "6. I decreti di cui al comma 4 sono emanati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore dei provvedimenti di recepimento delle direttive che prevedono l'apposizione della marcatura CE; trascorso tale termine, si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica; le amministrazioni inadempienti sono tenute a fornire i dati di rispettiva competenza". 4. Alle disposizioni di recepimento delle direttive comunitarie che prevedono l'apposizione della marcatura CE si applica l'articolo 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, come modificato dai commi 1, 2 e 3. Art. 10. (Modifiche della legge 9 marzo 1989, n. 86) 1. All'articolo 2 della legge 9 marzo 1989, n. 86, come modificato dalla legge 24 aprile 1998, n. 128, il comma 3 e' sostituito dal seguente: "3. Nell'ambito della relazione al disegno di legge di cui al comma 2: a) si riferisce sullo stato di conformita' dell'ordinamento interno al diritto comunitario e sullo stato delle eventuali procedure d'infrazione dando conto, in particolare, della giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunita' europee relativa alle eventuali inadempienze e violazioni degli obblighi comunitari da parte della Repubblica italiana; b) si fornisce l'elenco delle direttive attuate o da attuare in via amministrativa; c) si da' partitamente conto delle ragioni dell'eventuale omesso inserimento delle direttive il cui termine di recepimento e' gia' scaduto e di quelle il cui termine di recepimento scade nel periodo di riferimento, in relazione ai tempi previsti per l'esercizio della delega legislativa". 2. L'articolo 7 della legge 9 marzo 1989, n. 86, come modificato dalla legge 24 aprile 1998, n. 128, e' sostituito dal seguente: "Art. 7. - (Relazione annuale al Parlamento) - 1. Entro il 31 gennaio di ogni anno il Ministro competente per le politiche comunitarie presenta al Parlamento una relazione sui seguenti temi: a) gli sviluppi del processo di integrazione europea, con particolare riferimento alle attivita' del Consiglio dell'Unione europea, alle questioni istituzionali, alle relazioni esterne dell'Unione europea, alla cooperazione nei settori della giustizia e degli affari interni ed agli orientamenti generali delle politiche dell'Unione; b) la partecipazione dell'Italia al processo normativo comunitario con l'esposizione dei principi e delle linee caratterizzanti della politica italiana nei lavori preparatori all'emanazione degli atti normativi comunitari e, in particolare, degli indirizzi del Governo su ciascuna politica comunitaria, sui gruppi di atti normativi riguardanti la stessa materia e su singoli atti normativi che rivestono rilievo di politica generale; c) l'attuazione in Italia delle politiche di coesione economica e sociale e l'andamento dei flussi finanziari verso l'Italia e la loro utilizzazione, con riferimento anche alle relazioni della Corte dei conti delle Comunita' europee per cio' che concerne l'Italia. 2. Nella relazione di cui al comma 1 sono chiaramente distinti i resoconti delle attivita' svolte e gli orientamenti che il Governo intende assumere per l'anno in corso". Art. 11. (Integrazione dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400). 1. All'articolo 17, comma 1, lettera a), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nonche' dei regolamenti comunitari". Art. 12. (Integrazioni al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281). 1. All'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, dopo le parole: "venti giorni" sono inserite le seguenti: "; decorso tale termine, i provvedimenti recanti attuazione di direttive comunitarie sono emanati anche in mancanza di detto parere". 2. All'articolo 5, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Decorso il termine di venti giorni dalla richiesta del parere, il disegno di legge e' presentato al Parlamento anche in mancanza di tale parere". Art. 13. (Abrogazioni). 1. Sono abrogati l'articolo 2, secondo comma, della legge 13 luglio 1965, n. 871, nonche' l'articolo 4, comma 8, e l'articolo 8 della legge 9 marzo 1989, n. 86. Capo II DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI ADEMPIMENTO DIRETTO, CRITERI SPECIALI DI DELEGA LEGISLATIVA Art. 14. (Integrazione dell'articolo 5 del decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 508). 1. Al comma 4 dell'articolo 5 del decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 508, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In particolare puo' imporre che il sangue venga mantenuto in contenitori adeguatamente refrigerati". Art. 15. (Modifica dell'articolo 3 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194). 1. Al comma 2 dell'articolo 3 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, la lettera d) e' sostituita dalla seguente: "d) siano trasportati per il percorso meno urbanizzato piu' breve, nel rispettodelle cautele prescritte in relazione alla natura del prodotto accompagnati dalla documentazione prevista dalle norme vigenti e nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di sicurezza e di controllo". Art. 16. (Modifiche all'articolo 40 della legge 24 aprile 1998, n. 128). 1. All'articolo 40 della legge 24 aprile 1998, n. 128, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 2 e' aggiunta la seguente lettera: "f-bis) ai fini del calcolo dei requisiti minimi di fatturato previsti dalle lettere precedenti per la concessione del riconoscimento di organizzazioni di produttori e nel rispetto dei volumi minimi di produzione commercializzabile fissati negli allegati 1 e 2 del regolamento (CE) n. 412/97 della Commissione, del 3 marzo 1997, si tiene conto del valore delle produzioni ortofrutticole allo stadio di prodotto trasformato."; b) il comma 7 e' sostituito dal seguente: "7. Al fine di favorire i processi di aggregazione produttiva e commerciale dei produttori, nelle regioni dove la percentuale della produzione lorda vendibile ortofrutticola controllata dalle organizzazioni di produttori riconosciute al 31 dicembre 1997 e' inferiore al 35 per cento, in deroga a quanto previsto dal comma 2 si applicano i parametri minimi previsti dall'articolo 2 del regolamento (CE) n. 412/97 della Commissione, del 3 marzo 1997, relativamente al numero dei produttori ed al fatturato necessari al riconoscimento delle organizzazioni di produttori."; c) al comma 8 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Tale regime non si applica nelle regioni dove ricorrono le condizioni previste dal comma 7". Art. 17 (Lavoro notturno). 1. Al fine di adeguare l'ordinamento nazionale alla sentenza della Corte di giustizia delle Comunita' europee 4 dicembre 1997, l'articolo 5 della legge 9 dicembre 1977, n. 903, e' sostituito dal seguente: "Art. 5. - 1. E' vietato adibire le donne al lavoro, dalle ore 24 alle ore 6, dall'accertamento dello stato di gravidanza fino al compimento di un anno di eta' del bambino. 2. Il lavoro notturno non deve essere obbligatoriamente prestato: a) dalla lavoratrice madre di un figlio di eta' inferiore a tre anni o alternativamente dal padre convivente con la stessa; b) dalla lavoratrice o dal lavoratore che sia l'unico genitore affidatario di un figlio convivente di eta' inferiore a dodici anni; c) dalla lavoratrice o dal lavoratore che abbia a proprio carico un soggetto disabile ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni". 2. Fino all'approvazione della legge organica in materia di orario di lavoro, il Governo e' delegato a emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi in materia di lavoro notturno, informati ai seguenti principi e criteri direttivi: a) assicurare che l'introduzione del lavoro notturno sia preceduta dalla consultazione delle parti sociali e dei lavoratori interessati, nonche' prevedere che la normativa si rivolga a tutti i lavoratori e le lavoratrici sia del settore privato che del settore pubblico, sulla base di accordo tra le parti sociali; b) rinviare alla contrattazione collettiva la previsione che la prestazione di lavoro notturno determini una riduzionedell'orario di lavoro settimanale e mensile ed una maggiorazione retributiva; c) prevedere che, sia nel settore manifatturiero che negli altri settori, sia nel settore privato che nel settore pubblico, al lavoro notturno siano adibiti con priorita' assoluta i lavoratori e le lavoratrici che ne facciano richiesta, tenuto conto delle esigenze organizzative aziendali; d) prevedere che ulteriori limitazioni al lavoro notturno, nei confronti di lavoratori dipendenti, possano essere concordate in sede di contrattazione collettiva; e) prevedere che l'introduzione del lavoro notturno sia accompagnata da procedure sulla sorveglianza sanitaria preventiva e periodica per accertare l'idoneita' dei lavoratori interessati; f) garantire, anche attraverso la contrattazione, il passaggio ad altre mansioni o altri ruoli diurni in caso di sopraggiunta inidoneita' alla prestazione di lavoro notturno; g) garantire l'informazione sui servizi per la prevenzione e la sicurezza, nonche' la consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, per le lavorazioni che comportano rischi particolari. 3. Lo schema o gli schemi di decreto legislativo di cui al comma 2 sono trasmessi alle competenti Commissioni parlamentari che esprimono il parere entro trenta giorni. Art. 18 (Interoperabilita' del sistema ferroviario transeuropeo ad alta velocita': criteri di delega). 1. L'attuazione della direttiva 96/48/CE del Consiglio, del 23 luglio 1996, relativa all'interoperabilita' del sistema ferroviario transeuropeo ad alta velocita', sara' informata ai seguenti principi e criteri direttivi: a) stabilire le condizioni riguardanti il progetto, la costruzione, l'assetto e la gestione delle infrastrutture e del materiale rotabile relativi alle linee ferroviarie italiane, nuove ed esistenti, inserite nella rete transeuropea ad alta velocita', affinche' ne sia garantita l'interconnessione e l'interoperabilita' con il sistema europeo ad alta velocita', anche quale condizione ai fini dell'accesso alla rete ferroviaria nazionale da parte delle ferrovie comunitarie; per dette linee deve essere fatta salva la coerenza dell'insieme della rete ferroviaria esistente sul territorio nazionale, nonche' la validita' economica delle disposizioni da adottare; b) indicare gli eventuali casi particolari e le procedure per le richieste di deroga alle specifiche tecniche di interoperabilita' (STI); c) prevedere che nei documenti generali o nei capitolati di oneri propri di ogni appalto siano incluse le specifiche tecniche di interoperabilita'; d) prevedere che possano essere autorizzati ad espletare le procedure di valutazione della conformita' e dell'idoneita' all'impiego dei componenti di interoperabilita', o la procedura di verifica "CE" dei sottosistemi, uno o piu' organismi, aventi almeno i requisiti minimi previsti dall'allegato VII della direttiva 96/48/CE. Art. 19. (Protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori: criteri di delega). 1. Il Governo e' delegato ad emanare uno o piu' decreti legislativi per dare organica attuazione alla direttiva 96/29/EURATOM del Consiglio, del 13 maggio 1996, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: a) definire le misure necessarie ad assicurare, in via generale, la protezione sanitaria dei lavoratori e della popolazione, nonche' le specifiche misure di protezione da attuare anche per le esposizioni a sorgenti naturali di radiazione e per gli interventi di cui, rispettivamente, ai titoli VII e IX della direttiva 96/29/EURATOM; b) individuare le altre pratiche di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 96/29/EURATOM, nonche' le altre pratiche da sottoporre ad autorizzazione preventiva, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 96/29/EURATOM; c) indicare le pratiche non soggette ad autorizzazione previste dall'articolo 4, paragrafo 3, della direttiva 96/29/EURATOM; d) fissare i livelli di eliminazione per lo smaltimento, il riciclo o la riutilizzazione ai fini della deroga di cui all'articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 96/29/EURATOM. Art. 20. (Etichettatura dei prodotti alimentari: criteri di delega) 1. L'attuazione della direttiva 97/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 1997, sara' informata ai seguenti principi e criteri direttivi: a) prevedere che con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri per le politiche agricole e della sanita', possono essere stabilite le eventuali specifiche merceologiche e le indicazioni di utilizzazione, nonche' la denominazione di vendita dei prodotti alimentari di un Paese membro, nei casi in cui la stessa: 1) non e' disciplinata da disposizioni legislative, regolamentari, amministrative o dagli usi; 2) designa, nel Paese di produzione, un prodotto che, dal punto di vista della composizione o della fabbricazione, si discosta in maniera sostanziale da quello conosciuto sotto tale denominazione nel Paese di commercializzazione, non garantendo una corretta informazione del consumatore; b) prevedere anche l'uso della lingua italiana nelle indicazioni che devono essere riportate in etichetta; c) prevedere la revisione del sistema sanzionatorio dell'intera materia che concerne la etichettatura dei prodotti alimentari, stabilendo, oltre all'introduzione di adeguate sanzioni amministrative pecuniarie, anche un riordino ed una armonizzazione di quelle gia' esistenti. Il riordino del sistema sanzionatorio nella materia dell'etichettatura dei prodotti alimentari potra' avvenire mediante l'introduzione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a lire cinquecentomila e non superiore a lire venticinque milioni, precisandosi che ai fini della determinazione in concreto della sanzione si dovra' tenere conto del numero dei prodotti o delle loro porzioni aventi un'etichettatura non conforme, fermo restando il rispetto degli altri principi e criteri direttivi indicati all'articolo 2, comma 1, lettera c). La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 5 febbraio 1999 SCALFARO D'Alema, Presidente del Consiglio dei Ministri Visto, il Guardasigilli: Diliberto _______ Allegato A (Articolo 1, comma 1) 95/46/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati. 96/35/CE: direttiva del Consiglio, del 3 giugno 1996, relativa alla designazione e alla qualificazione professionale dei consulenti per la sicurezza dei trasporti su strada, per ferrovia o per via navigabile di merci pericolose. 96/48/CE: direttiva del Consiglio, del 23 luglio 1996, relativa all'interoperabilita' del sistema ferroviario transeuropeo ad alta velocita'. 96/71/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1996, relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi. 97/4/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 1997, che modifica la direttiva 79/112/CEE relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari nonche' la relativa pubblicita'. 97/23/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 maggio 1997, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di attrezzature a pressione. 97/42/CE: direttiva del Consiglio, del 27 giugno 1997, che modifica per la prima volta la direttiva 90/394/CEE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni durante il lavoro (sesta direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE). 97/52/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 1997, che modifica le direttive 92/50/CEE, 93/36/CEE e 93/37/CEE relative al coordinamento delle procedure di aggiudicazione, rispettivamente, degli appalti pubblici di servizi, degli appalti pubblici di forniture e degli appalti pubblici di lavori. 97/55/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 ottobre 1997, che modifica la direttiva 84/450/CEE relativa alla pubblicita' ingannevole, al fine di includervi la pubblicita' comparativa. 97/70/CE: direttiva del Consiglio, dell'11 dicembre 1997, che istituisce un regime di sicurezza armonizzato per le navi da pesca di lunghezza uguale o superiore a 24 metri. 97/76/CE: direttiva del Consiglio, del 16 dicembre 1997, che modifica la direttiva 77/99/CEE e la direttiva 72/462/CEE per quanto riguarda le norme applicabili alle carni macinate, alle preparazioni di carni e a taluni altri prodotti di origine animale. 97/78/CE: direttiva del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunita'. 97/79/CE: direttiva del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che modifica le direttive 71/118/CEE, 72/462/CEE, 85/73/CEE, 91/67/CEE, 91/492/CEE, 91/493/CEE, 92/45/CEE e 92/118/CEE per quanto riguarda l'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono da paesi terzi e che sono introdotti nella Comunita'. 97/81/CE: direttiva del Consiglio, del 15 dicembre 1997, relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo parziale concluso dall'UNICE, dal CEEP e dalla CES. 98/4/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, che modifica la direttiva 93/38/CEE che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto nonche' degli enti che operano nel settore delle telecomunicazioni. 98/6/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa alla protezione dei consumatori in materia di indicazione dei prezzi dei prodotti offerti ai consumatori. 98/7/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, che modifica la direttiva 87/102/CEE relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di credito al consumo. 98/8/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa all'immissione sul mercato dei biocidi. 98/18/CE: direttiva del Consiglio, del 17 marzo 1998, relativa alle disposizioni e norme di sicurezza per le navi da passeggeri. 98/24/CE: direttiva del Consiglio, del 7 aprile 1998, sulla protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori contro i rischi derivanti da agenti chimici durante il lavoro (quattordicesima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE). 98/29/CE: direttiva del Consiglio, del 7 maggio 1998, relativa all'armonizzazione delle principali disposizioni in materia di assicurazione dei crediti all'esportazione per operazioni garantite a medio e a lungo termine. _______ Allegato B (Articolo 1, commi 1 e 3) 96/29/EURATOM: direttiva del Consiglio, del 13 maggio 1996, che stabilisce le norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti. 96/34/CE: direttiva del Consiglio, del 3 giugno 1996, concernente l'accordo quadro sul congedo parentale concluso dall'UNICE, dal CEEP e dalla CES. 97/43/EURATOM: direttiva del Consiglio, del 30 giugno 1997, riguardante la protezione sanitaria delle persone contro i pericoli delle radiazioni ionizzanti connesse a esposizioni mediche e che abroga la direttiva 84/466/EURATOM. 97/67/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 1997, concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e il miglioramento della qualita' del servizio. _______ Allegato C (Articolo 3) 97/49/CE: direttiva della Commissione, del 29 luglio 1997, che modifica la direttiva 79/409/CEE del Consiglio concernente la conservazione degli uccelli selvatici. 97/62/CE: direttiva del Consiglio, del 27 ottobre 1997, recante adeguamento al progresso tecnico e scientifico della direttiva 92/43/CEE del Consiglio relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche. 98/45/CE: direttiva del Consiglio, del 24 giugno 1998, che modifica la direttiva 91/67/CEE che stabilisce le norme di polizia sanitaria per la commercializzazione di animali e prodotti d'acquacoltura. _______ Allegato D (Articolo 4) 92/94/CEE: direttiva del Consiglio, del 9 novembre 1982, che modifica la direttiva 75/273/CEE relativa all'elenco comunitario delle zone agricole svantaggiate ai sensi della direttiva 75/268/CEE (Italia). 93/23/CEE: direttiva del Consiglio, del 1 giugno 1993, riguardante le indagini statistiche da effettuare nel settore della produzione di suini. 93/24/CEE: direttiva del Consiglio, del 1 giugno 1993, riguardante le indagini statistiche da effettuare nel settore della produzione di bovini. 93/25/CEE: direttiva del Consiglio, del 1 giugno 1993, riguardante le indagini statistiche da effettuare nel settore della produzione di ovini e caprini. 97/24/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 1997, relativa a taluni elementi o caratteristiche dei veicoli a motore a due o a tre ruote. 97/34/CE: direttiva della Commissione, del 6 giugno 1997, che modifica la direttiva 93/75/CEE del Consiglio relativa alle condizioni minime necessarie per le navi dirette ai porti marittimi della Comunita' o che ne escono e che trasportano merci pericolose o inquinanti. 97/40/CE: direttiva del Consiglio, del 25 giugno 1997, che modifica la direttiva 93/113/CE relativa all'utilizzazione e alla commercializzazione degli enzimi, dei microorganismi e di loro preparati nell'alimentazione degli animali. 97/41/CE: direttiva del Consiglio, del 25 giugno 1997, che modifica le direttive 76/895/CEE, 86/362/CEE, 86/363/CEE e 90/642/CEE, che fissano le quantita' massime di residui rispettivamente sugli e negli ortofrutticoli, sui e nei cereali, sui e nei prodotti alimentari di origine animale e su e in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli. 97/51/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 ottobre 1997, che modifica le direttive del Consiglio 90/387/CEE e 92/44/CEE per adeguarle al contesto concorrenziale delle telecomunicazioni. 97/54/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 1997, che modifica, per quanto riguarda la velocita' massima per costruzione dei trattori agricoli o forestali a ruote, le direttive 74/150/CEE, 74/151/CEE, 74/152/CEE, 74/346/CEE, 74/347/CEE, 75/321/CEE, 75/322/CEE, 76/432/CEE, 76/763/CEE, 77/311/CEE, 77/537/CEE, 78/764/CEE, 78/933/CEE, 79/532/CEE, 79/533/CEE, 80/720/CEE, 86/297/CEE, 86/415/CEE e 89/173/CEE del Consiglio. 97/56/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 1997, recante sedicesima modifica della direttiva 76/769/CEE concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi. 97/57/CE: direttiva del Consiglio, del 22 settembre 1997, che definisce l'allegato VI della direttiva 91/414/CEE relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari. 97/59/CE: direttiva della Commissione, del 7 ottobre 1997, che adatta al progresso tecnico la direttiva 90/679/CEE del Consiglio, relativa alla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti biologici durante il lavoro (settima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE). 97/60/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 1997, recante terza modifica della direttiva 88/344/CEE per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri riguardanti i solventi da estrazione impiegati nella preparazione dei prodotti alimentari e dei loro ingredienti. 97/61/CE: direttiva del Consiglio, del 20 ottobre 1997, che modifica l'allegato della direttiva 91/492/CEE che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione e alla commercializzazione dei molluschi bivalvi vivi. 97/64/CE: direttiva della Commissione, del 10 novembre 1997, che adegua per la quarta volta al progresso tecnico l'allegato I della direttiva 76/769/CEE concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi (oli per lampade). 97/65/CE: direttiva della Commissione, del 26 novembre 1997, recante terzo adattamento al progresso tecnico della direttiva 90/679/CEE del Consiglio relativa alla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti biologici durante il lavoro. 97/68/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1997, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai provvedimenti da adottare contro le emissioni di inquinanti gassosi e particolato inquinante prodotti dai motori a combustione interna destinati all'installazione su macchine mobili non stradali. 97/69/CE: direttiva della Commissione, del 5 dicembre 1997, recante ventitreesimo adeguamento al progresso tecnico della direttiva 67/548/CEE del Consiglio, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose. 97/71/CE: direttiva della Commissione, del 15 dicembre 1997, recante modifica degli allegati delle direttive 86/362/CEE, 86/363/CEE e 90/642/CEE del Consiglio, che fissano le quantita' massime di residui di antiparassitari rispettivamente sui e nei cereali, sui e nei prodotti alimentari di origine animale e su e in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli. 97/72/CE: direttiva della Commissione, del 15 dicembre 1997, che modifica la direttiva 70/524/CEE del Consiglio relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali. 97/73/CE: direttiva della Commissione, del 15 dicembre 1997, recante iscrizione di una sostanza attiva (Imazalil) nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio sull'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari. 97/77/CE: direttiva del Consiglio, del 16 dicembre 1997, che modifica le direttive 93/23/CEE, 93/24/CEE e 93/25/CEE riguardanti le indagini statistiche da effettuare nei settori della produzione di suini, di bovini, di ovini e caprini. 98/3/CE: direttiva del Consiglio, del 15 gennaio 1998, che adegua al progresso tecnico la direttiva 76/116/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai concimi. 98/10/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 1998, sull'applicazione del regime di fornitura di una rete aperta (ONP) alla telefonia vocale e sul servizio universale delle telecomunicazioni in un ambiente concorrenziale. 98/11/CE: direttiva della Commissione, del 27 gennaio 1998, che stabilisce le modalita' d'applicazione della direttiva 92/75/CEE del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura indicante l'efficienza energetica delle lampade per uso domestico. 98/12/CE: direttiva della Commissione, del 27 gennaio 1998, che adegua al progresso tecnico la direttiva 71/320/CEE del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla frenatura di talune categorie di veicoli a motore e dei loro rimorchi. 98/13/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 1998, relativa alle apparecchiature terminali di telecomunicazione e alle apparecchiature di stazioni terrestri di comunicazione via satellite, incluso il reciproco riconoscimento delle loro conformita'. 98/14/CE: direttiva della Commissione, del 6 febbraio 1998, che adegua al progresso tecnico la direttiva 70/156/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi. 98/16/CE: ventiduesima direttiva della Commissione, del 5 marzo 1998, che adegua al progresso tecnico gli allegati II, III, VI e VII della direttiva 76/768/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici. 98/17/CE: direttiva della Commissione, dell'11 marzo 1998, che modifica la direttiva 92/76/CEE relativa al riconoscimento di zone protette esposte a particolari rischi in campo fitosanitario nella Comunita'. 98/19/CE: direttiva della Commissione, del 18 marzo 1998, che modifica la direttiva 70/524/CEE del Consiglio relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali. 98/20/CE: direttiva del Consiglio, del 30 marzo 1998, che modifica la direttiva 92/14/CEE sulla limitazione dell'utilizzazione degli aerei disciplinati dall'allegato 16 della Convenzione sull'aviazione civile internazionale, volume 1, parte II, capitolo 2, seconda edizione (1988). 98/22/CE: direttiva della Commissione, del 15 aprile 1998, che fissa le condizioni minime per l'esecuzione di controlli fitosanitari nella Comunita', presso posti d'ispezione diversi da quelli del luogo di destinazione, per vegetali, prodotti vegetali ed altre voci in provenienza da paesi terzi. 98/25/CE: direttiva del Consiglio, del 27 aprile 1998, che modifica la direttiva 95/21/CE, relativa all'attuazione di norme internazionali per la sicurezza delle navi, la prevenzione dell'inquinamento e le condizioni di vita e di lavoro a bordo, per le navi che approdano nei porti comunitari e che navigano nelle acque sotto la giurisdizione degli Stati membri (controllo dello Stato di approdo). 98/28/CE: direttiva della Commissione, del 29 aprile 1998, recante deroga a talune disposizioni della direttiva 93/43/CEE sull'igiene dei prodotti alimentari, con riguardo al trasporto via mare dello zucchero greggio. 98/38/CE: direttiva della Commissione, del 3 giugno 1998, che adegua al progresso tecnico la direttiva 74/151/CEE del Consiglio relativa a taluni elementi e caratteristiche dei trattori agricoli o forestali a ruote. 98/39/CE: direttiva della Commissione, del 5 giugno 1998, che adegua al progresso tecnico la direttiva 75/321/CEE del Consiglio relativa al dispositivo di sterzo dei trattori agricoli o forestali a ruote. 98/40/CE: direttiva della Commissione, dell'8 giugno 1998, che adegua al progresso tecnico la direttiva 74/346/CEE del Consiglio relativa ai retrovisori dei trattori agricoli o forestali a ruote. 98/41/CE: direttiva del Consiglio, del 18 giugno 1998, relativa alla registrazione delle persone a bordo delle navi da passeggeri che effettuano viaggi da e verso i porti degli Stati membri della Comunita'. 98/51/CE: direttiva della Commissione, del 9 luglio 1998, che stabilisce alcune misure di applicazione della direttiva 95/69/CE del Consiglio che fissa le condizioni e le modalita' per il riconoscimento e la registrazione di taluni stabilimenti e intermediari operanti nel settore dell'alimentazione degli animali. 98/55/CE: direttiva del Consiglio, del 17 luglio 1998, che modifica la direttiva 93/75/CEE relativa alle condizioni minime necessarie per le navi dirette a porti marittimi della Comunita' o che ne escono e che trasportano merci pericolose o inquinanti. 98/60/CE: direttiva della Commissione, del 24 luglio 1998, che modifica la direttiva 74/63/CEE del Consiglio relativa alle sostanze ed ai prodotti indesiderabili nell'alimentazione degli animali. LAVORI PREPARATORI Senato della Repubblica (atto n. 3234): Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (Prodi) il 24 aprile 1998. Assegnato alla 1 commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 14 maggio 1998, con pareri delle commissioni 2, 3, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, della giunta per gli affari delle Comunita' europee e della commissione parlamentare per le questioni regionali. Esaminato dalla 1 commissione il 18 giugno 1998; il 1 e 14 luglio 1998; il 7 ottobre 1998 e il 12 novembre 1998. Esaminato in aula il 24 novembre 1998 e approvato il 25 novembre 1998. Camera dei deputati (atto n. 5459): Assegnato alla XIV commissione (Politiche dell'Unione europea), in sede referente, il 2 dicembre 1998, con pareri delle commissioni I, II, III, V, VI, VIII, IX, X, XI, XII e XIII. Esaminato dalla XIV commissione il 19 dicembre 1998; il 12, 13, 14, 19, 20, 21 gennaio 1999. Relazione scritta annunciata il 21 gennaio 1999 (atto n. 5459/A - relatore on. Saonara). Esaminato in aula il 26 gennaio 1999 e approvato il 27 gennaio 1999. N O T E Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee (GUCE), nella nota finale unica relativa agli allegati A, B, C e D. Nota all'art. 1: - La legge 23 agosto 1988, n. 400, disciplina l'attivita' di Governo e l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri. L'art. 14 recita: "Art. 14 (Decreti legislativi). - 1. I decreti legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'art. 76 della Costituzione sono emanati dal Presidente della Repubblica con la denominazione di ''decreto legislativo'' e con l'indicazione, nel preambolo, della legge di delegazione, della deliberazione del Consiglio dei Ministri e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla legge di delegazione. 2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il testo del decreto legislativo adottato dal Governo e' trasmesso al Presidente della Repubblica, per la emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza. 3. Se la delega legislativa si riferisce ad una pluralita' di oggetti distinti suscettibili di separata disciplina, il Governo puo' esercitare mediante piu' atti successivi per uno o piu' degli oggetti predetti. In relazione al termine finale stabilito dalla legge di delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio della delega. 4. In ogni caso, qualora il termine per l'esercizio della delega ecceda i due anni, il Governo e' tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei decreti delegati. Il parere e' espresso dalle Commissioni permanenti delle due Camere competenti per materia entro sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni successivi, esaminato il parere, ritrasmette con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle Commissioni per il parere definitivo che deve essere espresso entro trenta giorni". Note all'art. 2: - La legge 24 novembre 1981, n. 689, reca modifiche al sistema penale. Gli articoli 34 e 35 cosi' recitano: "Art. 34 (Esclusione della depenalizzazione). - La disposizione del primo comma dell'art. 32 non si applica ai reati previsti: a) dal codice penale, salvo quanto disposto dall'art. 33, lettera a); b) dell'art. 19, secondo comma, della legge 22 maggio 1973, n. 194, sulla interruzione volontaria della gravidanza; c) da disposizioni di legge concernente le armi, le munizioni e gli esplosivi; d) dall'art. 221 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265; e) dalla legge 30 aprile 1962, n. 283, modificata con legge 26 febbraio 1963, n. 441, sulla disciplina igienica degli alimenti salvo che per le contravvenzioni previste dagli articoli 8 e 14 della stessa legge 30 aprile 1962, n. 283; f) della legge 29 marzo 1951, n. 327, sulla disciplina degli alimenti per la prima infanzia e dei prodotti dietetici; g) dalla legge 10 maggio 1976, n. 319, sulla tutela delle acque dall'inquinamento; h) dalla legge 13 luglio 1966, n. 615, concernente provvedi- menti contro l'inquinamento atmosferico; i) dalla legge 31 dicembre 1962, n. 1860, e dal decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185, relativi all'impiego pacifico dell'energia nucleare; l) dalla legge in materia urbanistica ed edilizia; m) dalle leggi relative ai rapporti di lavoro, anche per quanto riguarda l'assunzione dei lavoratori e le assicurazioni sociali, salvo quanto previsto dal successivo art. 35; n) dalle leggi relative alla prevenzione degli infortuni sul lavoro ed all'igiene del lavoro; o) dell'art. 108 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e dell'art. 89 del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1960, n. 570, in materia elettorale". "Art. 35 (Violazioni in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie). - Non costituiscono reato e sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro tutte le violazioni previste delle leggi in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie, punite con la sola ammenda. Per le violazioni consistenti nell'omissione totale o parziale del versamento di contributi e premi l'ordinanza-ingiunzione e' emessa ai sensi dell'art. 18, degli enti ed istituti gestori delle forme di previdenza ed assistenza obbligatorie che con lo stesso provvedimento ingiungono ai debitori anche il pagamento dei contributi e dei premi non versati e delle somme aggiuntive previste dalla leggi vigenti a titolo di sanzione civile. Per le altre violazioni, quando viene accertato che da esse deriva l'omesso o parziale versamento di contributi e premi, la relativa sanzione amministrativa e' applicata con la medesima ordinanza e dagli stessi enti ed istituti di cui al comma precedente. Avverso l'ordinanza-ingiunzione puo' essere proposta nel termine previsto dall'art. 22 opposizione davanti al pretore in funzione di giudice del lavoro. Si applicano i commi terzo e settimo dell'art. 22 ed il quarto comma dell'art. 23 ed il giudizio di opposizione e' regolato ai sensi degli articoli 442 e seguenti del codice di procedura civile. Si osservano in ogni caso gli articoli, 13, 14, 20, 24, 25, 26, 28, 29 e 38 in quanto applicabili. L'esecuzione forzata, quando non e' diversamente stabilito e regolata dalle disposizioni del codice di procedura civile. L'ordinanza-ingiunzione emanata ai sensi del secondo comma costituisce titolo per iscrivere ipoteca legale sui beni del debitore nei casi in cui essa e' consentita quando la opposizione non e' stata proposta ovvero e' stata dichiarata inammissibile o rigettata. In pendenza del giudizio di opposizione la iscrizione dell'ipoteca e' autorizzata dal pretore se vi e' pericolo nel ritardo. Per le violazioni previste dal prima comma che non consistono nell'omesso o parziale versamento di contributi e premi e che non sono allo stesso connesse a norma del terzo comma si osservano le disposizioni delle sezioni I e II di questo capo in quanto applicabili. La disposizione del primo comma non si applica alle violazioni previste dagli articoli 53, 54, 139, 157, 175 e 246 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124. Per la riscossione delle somme dovute ai sensi del presente articolo, nonche' per la riscossione dei contributi e dei premi non versati e delle relative somme aggiuntive di cui alle leggi in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie, gli enti ed istituti gestori delle forme di previdenza ed assistenza obbligatorie, osservate in ogni caso le forme previste dal primo comma dell'art. 18, possono avvalersi, ove opportuno, del procedimento ingiuntivo di cui agli articoli 633 e seguenti del codice di procedura civile". - La legge 16 aprile 1987, n. 183, disciplina il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari. Gli articoli 5 e 21 recitano: "Art. 5 (Fondo di rotazione). - 1. E' istituito nell'ambito del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato, un fondo di rotarione con amministrazione autonoma e gestione fuori bilancio ai sensi dell'art. 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041. 2. Il fondo di rotazione di cui al comma 1 si avvale di un apposito conto corrente infruttifero, aperto presso la tesoreria centrale dello Stato denominato ''Ministero del tesoro - fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie'', nel quale sono versate: a) le disponibilita' residue del fondo di cui alla legge 3 ottobre 1977, n. 863, che viene soppresso a decorrere della data di inizio della operativita' del fondo di cui al comma 1; b) le somme erogate dalle istituzioni delle Comunita' europee per contributo e sovvenzioni a favore dell'Italia; c) le somme da individuare annualmente in sede di legge finanziaria, sulla base delle indicazioni del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera c), nell'ambito delle autorizzazioni di spesa recate da disposizioni di legge aventi le stesse finalita' di quelle previste dalle norme comunitarie da attuare; d) le somme annualmente determinate con la legge di approvazione del bilancio dello Stato, sulla base dei dati di cui all'art. 7. 3. Restano salvi i rapporti finanziari direttamente intrattenuti con le Comunita' europee dalle amministrazioni e dagli organismi di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1971, n. 321, ed alla legge 26 novembre 1975, n. 748". "Art. 21 (Misure di intervento finanziario). - 1. Quando i decreti delegati di cui alla presente legge prevedono misure di intervento finanziario non contemplate da leggi vigenti e non rientranti nell'attivita' ordinaria delle amministrazioni statali o regionali competenti, si provvede a carico del fondo di rotazione di cui all'art. 5". - La legge 5 agosto 1978, n. 468, concerne la riforma di alcune norme di contabilita' generale dello Stato in materia di bilancio. L'art. 11-ter, comma 2, recita: "2. I disegni di legge e gli emendamenti di iniziativa governativa che comportino nuove o maggiori spese ovvero dimunizioni di entrate devono essere corredati da una relazione tecnica, predisposta dalle amministrazioni competenti e verificata dal Ministero del tesoro, sulla quantificazione degli oneri recati da ciscuna disposizione e delle relative coperture, con la specializzazione, per la spesa corrente e per le minori entrate degli oneri annuali fino alla completa attuazione delle norme e, per le spese in conto capitale, della modulazione relativa agli anni compresi nel bilancio pluriennale e dell'onere complessivo in relazione agli obiettivi fisici previsti. Nella relazione sono indicati i dati e i metodi utilizzati per la quantificazione, le loro fonti e ogni elemento utile per la verifica tecnica in sede parlamentare secondo le norme da adottare con i regolamenti parlamentari". - La legge 9 marzo 1989, n. 86, concerne la partecipazione dell'Italia al processo normativo comunitario e le procedure di esecuzione degli obblighi comunitari. Si riporta qui di seguito l'art. 9 della suddetta legge, cosi' come modificato dalla legge 24 aprile 1998, n. 128: "Art. 9 (Competenze delle regioni e delle province autonome). - 1. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di competenza esclusiva, possono dare immediata attuazione alle direttive comunitarie. 2. Le regioni, anche a statuto ordinario, e le province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di competenza concorrente, possono dare immediata attuazione alle direttive comunitarie. 2-bis. Le leggi regionali e provinciali di cui ai commi 1 e 2 recano nel titolo il numero identificativo di ogni direttiva attuata. Il numero e gli estremi di pubblicazione di ciascuna legge sono comunicati alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie. 3. La legge comunitaria o altra legge dello Stato che dia attuazione a direttive in materia di competenza regionale indica quali disposizioni di principio non sono derogabili dalla legge regionale sopravvenuta e prevalgono sulle contrarie disposizioni eventualmente gia' emanate dagli organi regionali. Nelle materie di competenza esclusiva, le regioni a statuto speciale e le province autonome si adeguano alla legge dello Stato nei limiti della Costituzione e dei rispettivi statuti. 4. In mancanza degli atti normativi della Regione, previsti nei commi 1, 2 e 3, si applicano tutte le disposizioni dettate per l'adempimento degli obblighi comunitari dalla legge dello Stato ovvero dal regolamento di cui all'art. 4. 5. La funzione di indirizzo e coordinamento delle attivita' ammininistrative delle regioni, nelle materie cui hanno riguardo le direttive, attiene ad esigenze di carattere unitario, anche in riferimento agli obiettivi della programmazione economica ed agli impegni derivanti dagli obblighi internazionali. 6. Fuori dei casi in cui sia esercitata con legge o con atto avente forza di legge nei modi indicati dal comma 3 o, sulla base della legge comunitaria, con il regolamento preveduto dall'art. 4, la funzione di indirizzo e coordinamento di cui al comma 5 e' esercitata mediante deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, o del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, d'intesa con i Ministri competenti". - Il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, reca: "Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382". L'art. 6, primo comma, cosi' recita: "Sono trasferite alle regioni in ciascuna delle materie definite dal presente decreto anche le funzioni amministrative relative all'applicazione dei regolamenti della Comunita' economica europea nonche' all'attuazione delle sue direttive fatte proprie dallo Stato con legge che indica espressamente le norme di principio". - La legge 15 marzo 1997, n. 59, reca: "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa". - L'art. 20 e seguenti del D.Lgs. 19 dicembre 1994, n. 758 (Modificazioni alla disciplina sanzionatoria in materia di lavoro), cosi' recitano: "Art. 20 (Prescrizione). - 1. Allo scopo di eliminare la contravvenzione accertata, l'organo di vigilanza, nell'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria di cui all'art. 55 del codice di procedura penale, impartisce al contravventore un'apposita prescrizione, fissando per la regolarizzazione un termine non eccedente il periodo di tempo tecnicamente necessario. Tale termine e' prorogabile a richiesta del contravventore, per la particolare complessita' o per l'oggettiva difficolta' dell'adempimento. In nessun caso esso puo' superare i sei mesi. Tuttavia, quando specifiche circostanze non imputabili al contravventore determinano un ritardo nella regolarizzazione, il termine di sei mesi puo' essere prorogato per una sola volta, a richiesta del contravventore, per un tempo non superiore ad ulteriori sei mesi, con provvedimento motivato che e' comunicato immediatamente al pubblico ministero. 2. Copia della prescrizione e' notificata o comunicata anche al rappresentante legale dell'ente nell'ambito o al servizio del quale opera il contravventore. 3. Con la prescrizione l'organo di vigilanza puo' imporre specifiche misure atte a far cessare il pericolo per la sicurezza o per la salute dei lavoratori durante il lavoro. 4. Resta fermo l'obbligo dell'organo di vigilanza di riferire al pubblico ministero la notizia di reato inerente alla contravvenzione ai sensi dell'art. 347 del codice di procedura penale". "Art. 21 (Verifica dell'adempimento). - 1. Entro e non oltre sessanta giorni dalla scadenza del termine fissato nella prescrizione, l'organo di vigilanza verifica se la violazione e' stata eliminata secondo le modalita' e nel termine indicati dalla prescrizione. 2. Quando risulta l'adempimento alla prescrizione, l'organo di vigilanza ammette il contravventore a pagare in sede amministrativa, nel termine di trenta giorni, una somma pari al quarto del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione commessa. Entro centoventi giorni dalla scadenza del termine fissato nella prescrizione, l'organo di vigilanza comunica al pubblico ministero l'adempimento alla prescrizione, nonche' l'eventuale pagamento della predetta somma 3. Quando risulta l'inadempimento alla prescrizione, l'organo di vigilanza ne da' comunicazione al pubblico ministero e al contravventore entro novanta giorni dalla scadenza del termine fissato nella prescrizione". "Art. 22 (Notizie di reato non pervenute dall'organo di vigilanza). - 1. Se il pubblico ministero prende notizia di una contravvenzione di propria iniziativa ovvero la riceve da privati o da pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio diversi dall'organo di vigilanza, ne da' immediata comunicazione all'organo di vigilanza per le determinazioni inerenti alla prescrizione che si renda necessaria allo scopo di eliminare la contravvenzione. 2. Nel caso previsto dal comma 1, l'organo di vigilanza informa il pubblico ministero delle proprie determinazioni entro sessanta giorni dalla data in cui ha ricevuto comunicazione della notizia di reato dal pubblico ministero". "Art. 23 (Sospensione del procedimento penale). - 1. Il procedimento per la contravvenzione e' sospeso dal momento dell'iscrizione della notizia di reato nel registro di cui all'art. 335 del codice di procedura penale fino al momento in cui il pubblico ministero riceve una delle comunicazioni di cui all'art. 21, commi 2 e 3. 2. Nel caso previsto dall'art. 22, comma 1, il procedimento riprende il suo corso quando l'organo di vigilanza informa il pubblico ministero che non ritiene di dover impartire una prescrizione, e comunque alla scadenza del termine di cui all'art. 22, comma 2, se l'organo di vigilanza omette di informare il pubblico ministero delle proprie determinazioni inerenti alla prescrizione. Qualora nel predetto termine l'organo di vigilanza informi il pubblico ministero d'aver impartito una prescrizione, il procedimento rimane sospeso fino al termine indicato dal comma 1. 3. La sospensione del procedimento non preclude la richiesta di archiviazione. Non impedisce, inoltre, l'assunzione delle prove con incidente probatorio, ne' gli atti urgenti di indagine preliminare, ne' il sequestro preventivo ai sensi degli articoli 321 e seguenti del codice di procedura penale". "Art. 24 (Estinzione del reato). - 1. La contravvenzione si estingue se il contravventore adempie alla prescrizione impartita dall'organo di vigilanza nel termine ivi fissato e provvede al pagamento previsto dall'art. 21, comma 2. 2. Il pubblico ministero richiede l'archiviazione se la contravvenzione e' estinta ai sensi del comma 1. 3. L'adempimento in un tempo superiore a quello indicato nella prescrizione, ma che comunque risulta congruo a norma dell'art. 20, comma 1, ovvero l'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose della contravvenzione con modalita' diverse da quelle indicate dall'organo di vigilanza, sono valutati ai fini dell'applicazione dell'art. 162-bis del codice penale. In tal caso, la somma da versare e' ridotta al quarto del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione commessa". "Art. 25 (Norme di coordinamento e transitorie). - 1. Per le contravvenzioni non si applicano le norme vigenti in tema di diffida e di disposizione. 2. Le norme di questo capo non si applicano ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto". Note all'art. 3: - Per quanto concerne la legge 23 agosto 1988, n. 400, vedi nelle note all'art. 1. L'art. 17, comma 2, della suddetta legge cosi' recita: "2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari". - La legge 9 marzo 1989, n. 86, reca: "Norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo comunitario e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari". L'art. 5, comma 1, della suddetta legge cosi' recita: "Art. 5 (Attuazioni modificative). - 1. Fermo quanto previsto dall'art. 20 della legge 16 aprile 1987, n. 183, la legge comunitaria puo' disporre che, all'attuazione di ciascuna modifica delle direttive da attuare mediante regolamento a norma dell'art. 4, si provveda con la procedura di cui ai commi 4 e 5 del medesimo articolo". Note all'art. 4: - Per quanto concerne la legge 23 agosto 1988, n. 400, vedi nelle note all'art. 1. - La legge 16 aprile 1987, n. 183, recita: "Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari". Gli articoli 11 e 20 della suddetta legge cosi' recitano: "Art. 11 (Attuazione amministrativa degli atti normativi comunitari). - 1. Il Governo o le regioni, se la raccomandazione o la direttiva comunitaria non riguarda materia gia' disciplinata con legge o coperta da riserva di legge, ne danno attuazione entro i termini previsti dalla stessa mediante regolamenti o altri atti amministrativi generali di competenza dei rispettivi organi e con i procedimenti previsti per l'adozione degli stessi". "Art. 20 (Adeguamenti tecnici). - 1. Con decreti dei Ministri interessati sara' data attuazione alle direttive che saranno emanate dalla Comunita' economica europea per le parti in cui modifichino modalita' esecutive e caratteristiche di ordine tecnico di altre direttive della Comunita' economica europea gia' recepite nell'ordinamento nazionale. 2. I Ministri interessati danno immediata comunicazione dei provvedimenti adottati ai sensi del comma 1 al Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, al Ministro degli affari esteri ed al Parlamento". Nota all'art. 6: - Per quanto concerne l'art. 14 della legge 23 agosto, n. 400, vedi nelle note all'art. 1. Note all'art. 8: - Si riporta qui' di seguito l'art. 800 del codice della navigazione, come modificato dalla presente legge: "Art. 800 (Aeromobili diretti all'estero). - Gli aeromobili diretti all'estero possono partire soltanto dagli aeroporti doganali, salvo speciale autorizzazione del Ministro per l'aeronautica, intesi i Ministri interessati. Si considera diretto all'estero l'aeromobile che esce dal territorio doganale della Repubblica. Gli aeromobili che effettuano voli verso Stati membri dell'Unione europea senza scalo intermedio possono decollare da aeroporti non doganali o da aviosuperfici. Se l'aeromobile e' diretto in uno Stato membro che non abbia aderito o non abbia dato attuazione all'Accordo di Schengen, ratificato ai sensi della legge 30 settembre 1993, n. 388, gli occupanti debbono essere in possesso di documenti validi per l'espatrio; di tale circostanza e' fatta menzione sul piano di volo". - Si riporta qui' di seguito l'art. 805 del codice della navigazione, come modificato dalla presente legge: "Art. 805 (Approdo di aeromobili provenienti dall'estero). - Gli aeromobili provenienti dall'estero possono approdare soltanto negli aeroporti doganali o sanitari, salvo speciale autorizzazione del Ministro per l'aeronautica intesi i Ministeri interessati. Si considera proveniente dall'estero l'aeromobile che entra nel territorio doganale della Repubblica. Gli aeromobili provenienti da Stati membri dell'Unione europea senza scalo intermedio possono atterrare su aeroporti non doganali o su aviosuperfici. Se l'aeromobile proviene da uno Stato membro che non abbia aderito o non abbia dato attuazione all'Accordo di Schengen, ratificato ai sensi della legge 30 settembre 1993, n. 388, gli occupanti debbono essere in possesso di documenti validi per l'ingresso in Italia; di tale circostanza e' fatta menzione sul piano di volo". - Si riporta qui' di seguito l'art. 7-bis del decreto-legge 1 aprile 1995, n. 98, concernente interventi urgenti in materia di trasporti, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1995, n. 204: "Art. 7-bis (Semplificazione di adempimenti burocratici nel settore del trasporto aereo). - 1. Per i voli diurni con origine e destinazione nel territorio nazionale, senza scali intermedi in territorio estero, da effettuare secondo le regole del volo a vista, non e' richiesta la presentazione di piano di volo purche' il velivolo sia munito di idoneo apparato trasmittente per la localizzazione di emergenza. 1-bis. La disposizione del comma 1 si applica anche per i voli aventi come destinazione, senza scalo intermedio, uno Stato che applichi l'Accordo di Schengen, ratificato ai sensi della legge 30 settembre 1993, n. 388, a condizione di reciprocita' e purche' non vi ostino gli Stati il cui spazio aereo venga attraversato". Note all'art. 9: - La legge 6 febbraio 1996, n. 52, reca: "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - legge comunitaria 1994". Si riporta qui' di seguito l'art. 47 della legge suddetta, come modificato dalla presente legge: "Art. 47. - 1. Le spese relative alle procedure di certtificazione e/o attestazione per l'apposizione della marcatura CE, previste dalla normativa comunitaria, nonche' quelle conseguenti alle procedure di riesame delle istanze presentate per le stesse finalita', sono a carico del fabbricante o del suo rappresentante stabilito nell'Unione europea. 2. Le spese relative alle procedure finalizzate all'autorizzazione degli organismi ad effettuare le procedure di cui al comma 1 sono a carico dei richiedenti. Le spese relative ai successivi controlli sugli organismi autorizzati sono a carico di tutti gli organismi autorizzati per la medesima tipologia dei prodotti. I controlli possono avvenire anche mediante l'esame a campione dei prodotti certificati. 3. I proventi derivanti dalle attivita' di cui al comma 1, se effettuate da organi dell'amministrazione centrale o periferica dello Stato, e dall'attivita' di cui al comma 2, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnati, con decreto del Ministro del tesoro, agli stati di previsione dei Ministeri interessati sui capitoli destinati al funzionamento dei servizi preposti per lo svolgimento delle attivita' di cui ai citati commi e per l'effettuazione dei controlli successivi sul mercato che possono essere effettuati dalle autorita' competenti mediante l'acquisizione temporanea a titolo gratuito dei prodotti presso i produttori, i distributori ed i rivenditori. 4. Con uno o piu' decreti dei Ministri competenti per materia, di concerto con il Ministro del tesoro, sono determinate ed aggiornate, almeno ogni due anni, le tariffe per le attivita' autorizzative di cui al comma 2 e per le attivita' di cui al comma 1 se effettuate da organi dell'amministrazione centrale o periferica dello Stato, sulla base dei costi effettivi dei servizi resi, nonche' le modalita' di riscossione delle tariffe stesse e dei proventi a copertura delle spese relative ai controlli di cui al comma 2. Con gli stessi decreti sono altresi' determinate le modalita' di erogazione dei compensi dovuti, in base alla vigente normativa, al personale dell'amministrazione centrale o periferica dello Stato addetto alle attivita' di cui ai medesimi commi 1 e 2, nonche' le modalita' per l'acquisizione a titolo gratuito e la successiva eventuale restituzione dei prodotti ai fini dei controlli sul mercato effettuati dalle amministrazioni vigilanti nell'ambito dei poteri attribuiti dalla normativa vigente. L'effettuazione dei controlli dei prodotti sul mercato, come disciplinati dal presente comma, non deve comportare ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato. 5. Con l'entrata in vigore dei decreti applicativi del presente articolo, sono abrogate le disposizioni incompatibili emanate in attuazione di direttive comunitarie in materia di certificazione CE. 6. I decreti di cui al comma 4 sono emanati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore dei provvedimenti di recepimento delle direttive che prevedono l'apposizione della marcatura CE; trascorso tale termine, si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica; le amministrazioni inadempienti sono tenute a fornire i dati di rispettiva competenza". Nota all'art. 10: - Per quanto riguarda la legge 9 marzo 1989, n. 86, vedi nelle note all'art. 2. Si riporta l'art. 2 della legge suddetta, come modificato dalla presente legge: "Art. 2 (Legge comunitaria). - 1. Il Ministro competente per il coordinamento delle politiche comunitarie trasmette alle Camere, contestualmente alla loro ricezione, gli atti normativi e di indirizzo emanati dagli organi dell'Unione europea e delle Comunita' europee; verifica, con la collaborazione delle amministrazioni interessate, lo stato di conformita' dell'ordinamento interno e degli indirizzi di politica del Governo in relazione ai suddetti atti e ne trasmette tempestivamente le risultanze, anche con riguardo alle misure da intraprendere per assicurare tale conformita', alle Commissioni parlamentari competenti per la formulazione di ogni opportuna osservazione ed atto d'indirizzo. 2. Sulla base della verifica e delle osservazioni ed atti d'indirizzo di cui al comma 1, il Ministro competente per il coordinamento delle politiche comunitarie, entro il 31 gennaio di ogni anno, presenta al Parlamento, di concerto con il Ministro degli affari esteri e con gli altri Ministri interessati, un disegno di legge recante: ''Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee''; tale dicitura e' completata dall'indicazione: ''legge comunitaria'' seguita dall'anno di riferimento. 3. Nell'ambito della relazione al disegno di legge di cui al comma 2: a) si riferisce sullo stato di conformita' dell'ordinamento interno al diritto comunitario e sullo stato delle eventuali procedure d'infrazione dando conto, in particolare, della giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunita' europee relativa alle eventuali inadempienze e violazioni degli obblighi comunitari da parte della Repubblica italiana; b) si fornisce l'elenco delle direttive attuate o da attuare in via amministrativa; c) si da' partitamente conto delle ragioni dell'eventuale omesso inserimento delle direttive il cui termine di recepimento e' gia' scaduto e di quelle il cui termine di recepimento scade nel periodo di riferimento, in relazione ai tempi previsti per l'esercizio della delega legislativa". Nota all'art. 11: - Per il titolo della legge 23 agosto 1998, n. 400, vedi in nota all'art. 1. Si riporta qui' di seguito l'art. 17, comma 1, lettera a) come modificato dalla presente legge: "Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare: a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi nonche' dei regolamenti comunitari". Note all'art. 12: - Il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reca: "Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali". Si riporta qui' di seguito l'art. 2, comma 3, del suddetto decreto legislativo cosi' come modificato dalla presente legge: "3. La Conferenza Stato-regioni e' obbligatoriamente sentita in ordine agli schemi di disegni di legge e di decreto legislativo o di regolamento del Governo nelle materie di competenza delle regioni o delle province autonome di Trento e di Bolzano che si pronunzia entro venti giorni; decorso tale termine, i provvedimenti recanti attuazione di direttive comunitarie sono emanati anche in mancanza di detto parere. Resta fermo quanto previsto in ordine alle procedure di approvazione delle norme di attuazione degli statuti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano". - Si riporta qui' di seguito l'art. 5, comma 1, lettera b), del suddetto decreto-legge, come modificato dalla presente legge: "Art. 5 (Rapporti tra regioni e Unione europea). - 1. La Conferenza Stato-regioni, anche su richiesta delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, si riunisce in apposita sessione almeno due volte all'anno al fine di: a) (Omissis); b) esprimere parere sullo schema dell'annuale disegno di legge che reca: ''Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea''. Decorso il termine di venti giorni dalla richiesta del parere, il disegno di legge e' presentato al Parlamento anche in mancanza di tale parere". Note all'art. 13: - La legge 13 luglio 1965, n. 871, reca: "Delega al Governo ad emanare provvedimenti nelle materie previste dai Trattati della Comunita' Economica Europea (C.E.E.) e della Comunita' Europea dell'Energia Atomica (C.E.E.A.)". L'art. 2 e l'art. 4 della suddetta legge, come modificati dalla presente legge, cosi' recitano: "Art. 2. - Il Governo e' altresi' autorizzato ad emanare entro il 31 dicembre 1965, con decreti aventi forza di legge, le norme per dare applicazione alle decisioni adottate dalla Commissione della Comunita' economica europea il 25 giugno 1962, il 27 giugno 1963, il 27 settembre 1963, il 14 ottobre 1963, concernenti il diritto per traffico di perfezionamento da percepire all'esportazione verso altri Stati membri delle merci nella cui fabbricazione siano stati impiegati prodotti di Paesi terzi che non sono stati assoggettati ai dazi doganali, alle tasse di effetto equivalente ed ai prelievi ovvero che hanno beneficiato della restituzione totale o parziale di tali dazi, tasse e prelievi. Con tali decreti saranno anche indicati, conformemente a quanto stabilito in ciascuna decisione, i rispettivi periodi di efficacia. (Comma abrogato)". "Art. 4 (Attuazione in via regolamentare). - 1. Nelle materie gia' disciplinate con legge, ma non riservate alla legge, le direttive possono essere attuate mediante regolamento se cosi' dispone la legge comunitaria. 2. Il Governo presenta alle Camere, in allegato al disegno di legge comunitaria, un elenco delle direttive per l'attuazione delle quali chiede l'autorizzazione di cui all'art. 3, lettera c). 3. Se le direttive consentono scelte in ordine alle modalita' della loro attuazione o se si rende necessario introdurre sanzioni penali o amministrative od individuare le autorita' pubbliche cui affidare le funzioni amministrative inerenti alla applicazione della nuova disciplina, la legge comunitaria detta le relative disposizioni. 4. Se la legge comunitaria lo dispone, prima dell'emanazione del regolamento, lo schema di decreto e' sottoposto al parere delle Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica competenti per materia, che dovranno esprimersi nel termine di quaranta giorni dalla comunicazione. Decorso tale termine, i decreti sono emanati anche in mancanza di detto parere. 5. Il regolamento di attuazione e' adottato secondo le procedure di cui all'art. 17 della legge 23 agosto 1998, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, o del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie da lui delegato, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge comunitaria. In questa ipotesi il parere del Consiglio di Stato deve essere espresso entro quaranta giorni dalla richiesta. Decorso tale termine il regolamento e' emanato anche in mancanza di detto parere. 6. La legge comunitaria provvede in ogni caso a norma dell'art. 3, lettera b), ove l'attuazione delle direttive comporti: a) l'istituzione di nuovi organi o strutture amministrative; b) la previsione di nuove spese o di minori entrate. 7. Restano salve le disposizioni di legge che consentono, per materie particolari, il recepimento di direttive mediante atti amministrativi. 8. (Abrogato)". - Per quanto riguarda la legge 9 marzo 1989, n. 86, vedi nelle note all'art. 2. Nota all'art. 14: - Il decreto legislativo 14 dicembre 1992 n. 508 reca: "Attuazione della direttiva 90/667/CEE del Consiglio del 27 novembre 1990, che stabilisce le norme sanitarie per l'eliminazione, la trasformazione e l'immissione sul mercato di rifiuti di origine animale e la protezione dagli agenti patogeni degli alimenti per animali di origine animale o a base di pesce e che modifica la direttiva 90/425/CEE". Si riporta qui di seguito il comma 4 dell'art. 5 del suddetto decreto legislativo, come modificato dalla presente legge: "4. In caso di trattamento di materiale a basso rischio in una fabbrica di alimenti per animali familiari o di prodotti farmaceutici o tecnici la competente autorita' sanitaria locale puo' imporre che la spedizione, il magazzinaggio e il trattamento di tale materiale abbiano luogo in uno spazio e in condizioni ad esso idonee. In particolare puo' imporre che il sangue venga mantenuto in contenitori adeguatamente refrigerati". Nota all'art. 15: - Il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, reca: "Attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari". Si riporta qui' di seguito l'art. 3 del suddetto decreto legislativo, come modificato dalla presente legge. "Art. 3 (Disposizioni generali). - 1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 22, i prodotti fitosanitari possono essere immessi in commercio ed utilizzati solo se sono stati autorizzati dal Ministero della sanita', conformemente alle disposizioni del presente decreto. 2. Sono vietati la produzione, il magazzinaggio ed il trasporto di prodotti fitosanitari non autorizzati, salvo che i prodotti stessi siano rispondenti a tutte le seguenti condizioni: a) siano destinati ad essere utilizzati in un altro Stato membro che ne abbia autorizzato l'impiego a scopo fitosanitario in conformita' alle norme comunitarie; b) siano prodotti in stabilimenti autorizzati, previa comunicazione al Ministero della sanita' da parte del direttore tecnico responsabile; c) siano etichettati conformemente alla normativa vigente nello Stato di destinazione e racchiusi in apposito imballaggio o muniti di etichettatura aggiuntiva da cui risulti la loro condizione; d) siano trasportati per il percorso meno urbanizzato piu' breve, nel rispetto delle cautele prescritte in relazione alla natura del prodotto accompagnati dalla documentazione prevista dalle norme vigenti e nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di sicurezza e di controllo". Nota all'art. 16: - Per il titolo della legge 24 aprile 1998, n. 128 vedi nelle note dell'art. 10. Si riporta qui' di seguito l'art. 40 della suddetta legge come modificato dalla presente legge: "Art. 40 (Organizzazioni dei produttori nel settore ortofrutticolo). - 1. In attuazione di quanto previsto dai regolamenti (CE) n. 2200/96 e n. 2201/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, il Ministero per le politiche agricole e' l'autorita' nazionale preposta al coordinamento della loro attuazione e responsabile dell'attivita' di controllo. Le modalita' dei controlli da effettuare da parte delle regioni e delle province autonome sono definite con decreto del Ministro per le politiche agricole, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. 2. Ai fini dell'attuazione del regolamento (CE) n. 2200/96, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli, e del regolamento (CE) n. 412/97, che ne fissa le modalita' di applicazione relativamente al riconoscimento delle organizzazioni dei produttori, si applicano i seguenti criteri: a) per le organizzazioni dei produttori di ortofrutticoli in generale, di frutta e di prodotti destinati alla trasformazione, i parametri minimi per numero di produttori e fatturato sono individuati rispettivamente in 100 produttori e in 10 milioni di ECU. Tuttavia, nei casi in cui il numero dei produttori sia compreso tra 50 e 99 e tra 5 e 49, il fatturato e' stabilito in 12,5 e in 15 milioni di ECU; b) per gli agrumi e gli ortaggi, il numero minimo di produttori e il volume minimo di produzione commercializzabile sono stabiliti in 100 soci e in 8 milioni di ECU; c) per la frutta in guscio, il numero minimo di produttori e il volume minimo di fatturato sono stabiliti in 50 soci e in 2 milioni di ECU; d) per la categoria produttiva dei funghi, il numero minimo di soci e il volume minimo di fatturato sono stabiliti in 5 soci e in 0,25 milioni di ECU; e) i produttori che aderiscono ad una organizzazione di produttori generale possono anche aderire ad organizzazioni di produttori specializzate nel caso in cui la prima non commercializzi quella specifica produzione; f) il riconoscimento e' operato dalla regione o dalla provincia autonoma nel cui territorio e' situata la sede legale dell'organizzazione in cui e' prodotta la maggioranza del fatturato; f-bis) ai fini del calcolo dei requisiti minimi di fatturato previsti dalle lettere precedenti per la concessione del riconoscimento di organizzazioni di produttori e nel rispetto dei volumi minimi di produzione commercializzabile fissati negli allegati 1 e 2 del regolamento (CE) n. 412/97 della Commissione, del 3 marzo 1997, si iene conto del valore delle produzioni ortofrutticole allo stadio di prodotto trasformato. 3. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni previste dal regolamento (CE) n. 2200/96 possono essere riconosciute, dalle regioni e provincie autonome, associazioni di organizzazioni di produttori costituite da almeno due organizzazioni di produttori riconosciute ai sensi del regolamento (CE) n. 2200/96 o del regolamento (CEE) n. 1035/72 il cui statuto preveda il perseguimento ad un livello superiore dei medesimi scopi delle organizzazioni di produttori associate indicati all'articolo 11 del regolamento (CE) n. 2200/96 e l'obbligo per le medesime organizzazioni di produttori di: a) elaborare, presentare ed attuare il programma operativo tramite la associazione di organizzazioni di produttori di appartenenza oppure di affidare alla medesima il coordinamento l'esecuzione delle misure comuni ai programmi operativi presentati a titolo individuale dalle organizzazioni di produttori ai sensi dell'art. 16, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2200/96; b) elaborare programmi di commercializzazione delle produzioni per il tramite dell'associazione di organizzazioni di produttori di appartenenza. 4. La zona di operativita', al fine di consentire la libera organizzazione dei produttori, e' individuata nell'intero territorio nazionale. Le organizzazioni dei produttori dovranno rispettare un minimo di produzione commerciale a livello regionale pari a 1 milione di ECU, nonche' assicurare la disponibilita' di strutture indispensabili ad esercitare una efficace azione di concertazione e valorizzazione dell'offerta, tranne il caso in cui si riscontri una continuita' territoriale e organizzativa. 5. Con decreto del Ministro per le politiche agricole, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabiliti i requisiti, i tempi e le modalita' di adeguamento delle associazioni riconosciute ai sensi del regolamento (CEE) n. 1035/72 a quanto disposto all'art. 11, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2200/96. 6. Le organizzazioni dei produttori ortofrutticoli e le loro associazioni che presentano domanda di riconoscimento ai sensi del regolamento (CE) n. 2200/96 devono possedere una forma giuridica societaria. 7. Al fine di favorire i processi di aggregazione produttiva e commerciale dei produttori, nelle regioni dove la percentuale della produzione lorda vendibile ortofrutticola controllata dalle organizzazioni di produttori riconosciute al 31 dicembre 1997 e' inferiore al 35 per cento, in deroga a quanto previsto dal comma 2 si applicano i parametri minimi previsti dall'art. 2 del regolamento (CE) n. 412/97 della Commissione, del 3 marzo 1997, relativamente al numero dei produttori ed al fatturato necessari al riconoscimento delle organizzazioni di produttori. 8. Al fine di agevolare l'applicazione della normativa sull'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli, il decreto ministeriale di cui al comma 5 prevede un regime transitorio per il riconoscimento delle organizzazioni dei produttori aventi natura di cooperative, consorzi ed associazioni riconosciute ai sensi del regolamento (CEE) n. 1035/72, relative alle prime cinque categorie di prodotti di cui all'art. 11, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 2200/96. Il decreto stabilisce, inoltre, le condizioni di prericonoscimento delle suddette categorie di organizzazioni dei produttori, nel rispetto delle disposizioni previste dal regolamento (CE) n. 478/97. Tale regime non si applica nelle regioni dove ricorrono le condizioni previste dal comma 7. 9. Il Governo esercita, ai sensi dell'art. 11 della legge 9 marzo 1989, n. 86, il potere sostitutivo in caso di inadempienza delle regioni o province autonome nell'adozione dei provvedimenti amministrativi relativi all'attuazione dei regolamenti suddetti". Note all'art. 17: - La legge 9 dicembre 1997, n. 903, reca: "Parita' di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro". - La legge 5 febbraio 1992, n. 104, reca: "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate". Nota unica relativa agli allegati A, B, C e D: - La direttiva 92/94/CEE e' pubblicata in G.U.C.E. L. 338 del 23 novembre 1992. - La direttiva 93/23/CEE e' pubblicata in G.U.C.E. L. 149 del 21 giugno 1993. - La direttiva 93/24/CEE e' pubblicata in G.U.C.E. L. 149 del 21 giugno 1993. - La direttiva 93/25/CEE e' pubblicata in G.U.C.E. L. 149 del 21 giugno 1993. - La direttiva 95/46/CE e' pubblicata in G.U.C.E. L. 281 del 23 novembre 1995. - La direttiva 96/29/EURATOM e' pubblicata in G.U.C.E. L. 159 del 29 giugno 1996. - La direttiva 96/34/CE e' pubblicata in G.U.C.E. L. 145 del 19 giugno 1996. - La direttiva 96/35/CE e' pubblicata in G.U.C.E. L. 145 del 19 giugno 1996. - La direttiva 96/48/CE e' pubblicata in G.U.C.E. L. 235 del 17 settembre 1996. - La direttiva 96/71/CE e' pubblicata in G.U.C.E. L. 18 del 21 gennaio 1997. - La direttiva 97/4/CE e' pubblicata in G.U.C.E. L. 43 del 14 febbraio 1997. - La direttiva 97/23/CE e' pubblicata in G.U.C.E. L. 181 del 9 luglio 1997. - La direttiva 97/24/CE e' pubblicata in G.U.C.E. L. 226 del 18 agosto 1997. - La direttiva 97/34/CE e' pubblicata in G.U.C.E. L. 158 del 17 giugno 1997. - La direttiva 97/40/CE e' pubblicata in G.U.C.E. L. 180 del 9 luglio 1977. - La direttiva 97/41/CE e' pubblicata in G.U.C.E. L. 184 del 12 luglio 1997. - La direttiva 97/42/CE e' pubblicata in G.U.C.E. L. 179 dell'8 luglio 1997. - La direttiva 97/43/EURATOM e' pubblicata in G.U.C.E. L. 180 del 9 luglio 1997. - La direttiva 97/49/CE e' pubblicata in G.U.C.E. L. 223 del 13 agosto 1997. - La direttiva 97/51/CE e' pubblicata in G.U.C.E. L. 295 del 29 ottobre 1997. - La direttiva 97/54/CE e' pubblicata in G.U.C.E. L. 277 del 10 ottobre 1997. - La direttiva 97/55/CE e' pubblicata in G.U.C.E. L. 290 del 23 ottobre 1997. - La direttiva 97/56 e' pubblicata in G.U.C.E. L. 333 del 4 dicembre 1997. - La direttiva 97/57 e' pubblicata in G.U.C.E. L. 265 del 27 settembre 1997. - La direttiva 97/59/CE e' pubblicata in G.U.C.E. L. 282 del 15 ottobre 1997. - La direttiva 97/60/CE e' pubblicata in G.U.C.E. L. 331 del 2 dicembre 1997. - La direttiva 97/61/CE e' pubblicata in G.U.C.E. L. 295 del 29 ottobre 1997. - La direttiva 97/62/CE e' pubblicata in G.U.C.E. L. 305 dell'8 novembre 1997. - La direttiva 97/64/CE e' pubblicata in G.U.C.E. L. 315 del 19 novembre 1997. - La direttiva 97/65/CE e' pubblicata in G.U.C.E. L. 335 del 6 dicembre 1997. - La direttiva 97/67/CE e' pubblicata in G.U.C.E. L. 15 del 21 gennaio 1998. - La direttiva 97/68/CE e' pubblicata in G.U.C.E. L. 59 del 27 febbraio 1998. - La direttiva 97/69/CE e' pubblicata in G.U.C.E. L. 343 del 13 dicembre 1997. - La direttiva 97/70/CE e' pubblicata in G.U.C.E. L. 34 del 9 febbraio 1998. - La direttiva 97/71/CE e' pubblicata in G.U.C.E. L. 347 del 18 dicembre 1997. - La direttiva 97/72/CE e' pubblicata in G.U.C.E. L. 351 del 23 dicembre 1997. - La direttiva 97/73/CE e' pubblicata in G.U.C.E. L. 353 del 24 dicembre 1997. - La direttiva 97/76/CE e' pubblicata in G.U.C.E. L. 10 del 16 gennaio 1998. - La direttiva 97/77/CE e' pubblicata in G.U.C.E. L. 10 del 16 gennaio 1998. - La direttiva 97/78/CE e' pubblicata in G.U.C.E. L. 24 del 30 gennaio 1998. - La direttiva 97/79/CE e' pubblicata in G.U.C.E. L. 24 del 30 gennaio 1998. -La direttiva 97/81/CE e' pubblicata in G.U.C.E. L. 14 del 20 gennaio 1998. - La direttiva 98/3/CE e' pubblicata in G.U.C.E. L. 18 del 23 gennaio 1998. - La direttiva 98/4/CE e' pubblicata in G.U.C.E. L. 101 del 1 aprile 1998. - La direttiva 98/6/CE e' pubblicata in G.U.C.E. L. 80 del 18 marzo 1998. - La direttiva 98/7/CE e' pubblicata in G.U.C.E. L. 101 del 1 aprile 1998. - La direttiva 98/8/CE e' pubblicata in G.U.C.E. L. 123 del 24 aprile 1998. - La direttiva 98/10/CE e' pubblicata in G.U.C.E. L. 101 del 1 aprile 1998. - La direttiva 98/11/CE e' pubblicata in G.U.C.E. L. 71 del 10 marzo 1998. - La direttiva 98/12/CE e' pubblicata in G.U.C.E. L. 81 del 18 marzo 1998. - La direttiva 98/13/CE e' pubblicata in G.U.C.E. L. 74 del 12 marzo 1998. - La direttiva 98/14/CE e' pubblicata in G.U.C.E. L. 91 del 25 marzo 1998. - La direttiva 98/16/CE e' pubblicata in G.U.C.E. L. 77 del 14 marzo 1998. - La direttiva 98/17/CE e' pubblicata in G.U.C.E L. 85 del 20 marzo 1998. - La direttiva 98/18/CE e' pubblicata in G.U.C.E. L. 144 del 15 maggio 1998. - La direttiva 98/19/CE e' pubblicata in G.U.C.E. L. 96 del 28 marzo 1998. - La direttiva 98/20/CE e' pubblicata in G.U.C.E. L. 107 del 7 aprile 1998. - La direttiva 98/22/CE e' pubblicata in G.U.C.E. L. 126 del 28 aprile 1998. - La direttiva 98/24/CE e' pubblicata in G.U.C.E. L. 131 del 5 maggio 1998. - La direttiva 98/25/CE e' pubblicata in G.U.C.E. L. 133 del 7 maggio 1998. - La direttiva 98/28/CE e' pubblicata in G.U.C.E. L. 140 del 12 maggio 1998. - La direttiva 98/29/CE e' pubblicata in G.U.C.E. L. 148 del 19 maggio 1998. - La direttiva 98/38/CE e' pubblicata in G.U.C.E. L. 170 del 16 giugno 1998. - La direttiva 98/39/CE e' pubblicata in G.U.C.E. L. 170 del 16 giugno 1998. - La direttiva 98/40/CE e' pubblicata in G.U.C.E. L. 171 del 17 giugno 1998. - La direttiva 98/41/CE e' pubblicata in G.U.C.E. L. 188 del 2 luglio 1998. - La direttiva 98/45/CE e' pubblicata in G.U.C.E. L. 189 del 3 luglio 1998. - La direttiva 98/51/CE e' pubblicata in G.U.C.E. L. 208 del 24 luglio. - La direttiva 98/55/CE e' pubblicata in G.U.C.E. L. 215 del 1 agosto 1998. - La direttiva 98/60/CE e' pubblicata in G.U.C.E. L. 209 del 25 luglio 1998.