Direzione Generale dei Rapporti di Lavoro
CIRCOLARE N.
16/2001
25 gennaio
2001
PROT.
20121/RI.3A Ministero del
Lavoro e della Previdenza Sociale
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ALLE DIREZIONI REGIONALI E
PROVINCIALI DEL LAVORO ALLA DIREZIONE GENERALE AA.GG. AGLI ASSESSORATI ALLA SANITA' DELLE REGIONI ALLE PROVINCE AUTONOMA DI TRENTO E BOLZANO ALLE ORGANIZZAZIONI RAPPRESENTATIVE DEI DATORI DI LAVORO ALLE ORGANIZZAZIONI RAPPRESENTATIVE DEI LAVORATORI LORO SEDI |
Con la legge 29
dicembre 2000, n.422, "Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti
dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee – legge comunitaria 2000",
pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale S. O. n.14/L del 20 gennaio 2001, sono state
apportate modifiche al decreto legislativo 19 settembre 1994, n.626,
Titolo VI, in tema di sicurezza e salute dei lavoratori addetti ad attrezzature
munite di videoterminali.
Dette innovazioni, che
riguardano il campo di applicazione della normativa - il quale ne risulta
significativamente ampliato – nonché le modalità di espletamento della
sorveglianza sanitaria, comportano notevoli riflessi sull’organizzazione del
lavoro nelle imprese e sulle modalità di adempimento delle
prestazioni.
Il legislatore non ha ritenuto opportuno
dettare norme transitorie e conseguentemente la nuova disciplina sarà
applicabile decorsi i termini ordinari di vacatio legis; si ritiene
pertanto opportuno fornire i seguenti chiarimenti al fine di richiamare
l’attenzione sulle innovazioni intervenute e sugli adempimenti conseguenti.
AMBITO DI APPLICAZIONE
L’art.21 della legge
comunitaria citata, che modifica la lettera c) dell’art.51 del D.Lgs.626/94,
definisce lavoratore addetto all’uso di attrezzature munite di videoterminali il
lavoratore che utilizza un’attrezzatura munita di videoterminali in modo
sistematico o abituale, per venti ore settimanali, dedotte le interruzioni
di cui all’art.54, e non più il lavoratore che utilizza dette attrezzature per
almeno quattro ore consecutive giornaliere per tutta la settimana lavorativa,
come disposto dalla normativa precedente.
Tale
disposizione, prescindendo dalla modalità di organizzazione dei tempi di lavoro,
ha ampliato il campo di applicazione del Titolo VI. Rientrano infatti nella
definizione di lavoratore addetto ai videoterminali anche quei lavoratori la cui
prestazione, pur comportando l’uso di videoterminali per venti ore settimanali,
si articola in modalità che non prevedono l’uso continuativo degli stessi per il
periodo di quattro ore consecutive considerato in precedenza, e che non
rientravano prima nel campo di applicazione della
normativa.
Il datore di lavoro è pertanto tenuto ad
aggiornare la valutazione del rischio di cui all’art.4 alla luce della nuova
definizione di lavoratore, in esito alla quale valuterà la necessità o meno di
nuove misure di prevenzione e protezione della salute dei lavoratori e i
riflessi sull’organizzazione del lavoro.
Infatti, per i
lavoratori compresi nella definizione di cui sopra è previsto l’obbligo di
sorveglianza sanitaria di cui allall’art.55, nonché di formazione e informazione
di cui all’art.56.
Non sono state apportate, invece,
modifiche all’art.54 (modalità di svolgimento della prestazione quotidiana), che
sancisce il diritto del lavoratore, qualora svolga la sua attività per almeno
quattro ore consecutive, ad una interruzione della sua attività mediante
pause ovvero cambiamento di attività, con modalità stabilite dalla
contrattazione collettiva anche aziendale, o, in mancanza, di quindici minuti
ogni centoventi minuti di applicazione continuata al videoterminale. Tale
disposizione è funzionale alla prevenzione dell’affaticamento visivo determinato
dall’uso del videoterminale per un periodo sufficientemente lungo, che allo
stato delle conoscenze scientifiche disponibili, si è ritenuto di quantificare
nelle predette quattro ore. E’ evidente, pertanto, che tale regime di
interruzioni trova applicazione non più nella generalità dei casi disciplinati
dal Titolo VI, com’era implicito nella vigenza della precedente definizione di
lavoratore addetto all’uso di videoterminali, ma nelle sole ipotesi in cui la
prestazione lavorativa quotidiana preveda almeno quattro ore consecutive di uso
delle attrezzature munite di videoterminali.
SORVEGLIANZA SANITARIA
Le modifiche
apportate all’art.55 in tema di sorveglianza sanitaria sono state dettate dalla
necessità di adeguare la norma all’interpretazione fornita dalla Corte di
Giustizia CE con la sentenza 12 dicembre 1996 e ai rilievi mossi dalla
Commissione CE in ordine al recepimento della direttiva 90/270/CEE relativamente
alla mancata previsione, per tutti i lavoratori, del controllo sanitario
periodico, nonché alla mancata previsione del controllo oftalmologico in
relazione a tale sorveglianza sanitaria periodica.
A
fronte del precedente obbligo di sottoposizione a visita periodica, con cadenza
almeno biennale, i soli lavoratori giudicati idonei con prescrizioni all’esito
della visita preventiva e quelli di età superiore ai quarantacinque anni,
l’art.21 della legge comunitaria citata, con le disposizioni contenute nei commi
3, 3 bis, 3 ter e 4, in parte introduce una disciplina nuova e in
parte e chiarisce obblighi già sussistenti ai sensi della normativa
previgente.
In tal senso, la disposizione introdotta al
comma 3 non introduce ex novo l’obbligo di sorveglianza sanitaria per i
lavoratori di cui al Titolo VI, essendo tale obbligo già esistente, ma ha la
funzione di costituisce una specificazione della disciplina generale di cui
all’art.16che prevede accertamenti preventivi e periodici, effettuati dal medico
competente, ai fini della valutazione della idoneità dei lavoratori alla
mansione specifica.
Analoga funzione illustrativa ha il
successivo comma 3 bis, ai sensi del quale le visite di controllo, sia
preventive che periodiche, sono effettuate con le modalità di cui ai commi 1 e
2; è chiaro infatti che la necessità di esami specialistici può derivare
dall’esito delle visite periodiche, oltre che dalla visita preventiva.
Il comma 3 ter stabilisce la periodicità delle
visite di controllo, disponendo che la stessa, fatti salvi i casi particolari
che richiedono una frequenza diversa stabilita dal medico competente, è almeno
biennale per i lavoratori classificati come idonei con prescrizioni e per quelli
che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età; ha frequenza almeno
quinquennale per i lavoratori giudicati idonei senza prescrizioni all’esito
della visita di controllo preventiva di cui al comma 1.
Si
segnala, al riguardo l’elevazione dell’età per cui è previsto l’obbligo di
visita di controllo con periodicità almeno biennale, che passa da quarantacinque
a cinquanta anni.
Il comma 4 sottolinea il legame
funzionale fra la sorveglianza sanitaria e l’obbligo del controllo
oftalmologico, precisando che quest’ultimo discende, oltre che da apposita
richiesta del lavoratore che sospetti un’alterazione della funzione visiva,
confermata dal medico competente, anche dall’esito dei controlli preventivi e
periodici.
Alla luce di quanto sopra, appare evidente che le modifiche introdotte richiedono un attento riesame dei profili organizzativi e delle procedure aziendali nonché complessi adempimenti conseguenti alle innovazioni intervenute. Ne scaturisce, infatti, la necessità di un aggiornamento puntuale della valutazione del rischio, volto ad individuare ed attuare adeguate misure di prevenzione e protezione, quali:
Non appare superfluo ricordare, inoltre, che l’aggiornamento della valutazione del rischio va effettuata previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (art.19) e con la collaborazione del medico competente (art.4 comma 6), e che la predisposizione del piano di formazione prevede il coinvolgimento degli organismi paritetici (art.22, comma 6).
Da quanto sopra discende che, stante la già ricordata assenza di una disciplina transitoria, appare necessaria una immediata attivazione da parte dei datori di lavoro, sia pubblici che privati, ai fini del rispetto delle nuove disposizioni, che peraltro richiederanno i necessari tempi tecnici oggettivamente inevitabili per l’adeguamento alle nuove disposizioni, tempi tecnici dei quali gli organi di vigilanza non potranno non tenere conto.
IL SOTTOSEGRATARIO DI STATO
DELEGATO
(On. Paolo Guerrini)