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Subject: Dlgs 195/2003 - Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 19 settembre ...
Date: Tue, 3 Feb 2004 22:50:38 +0100
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<HTML><HEAD><TITLE>Dlgs 195/2003 - Modifiche ed integrazioni al decreto =
legislativo 19 settembre ...</TITLE>
<META http-equiv=3DContent-Type content=3D"text/html; =
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<META content=3D"MSHTML 6.00.2800.1276" name=3DGENERATOR>
<META=20
content=3D"Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 19 settembre =
1994, n. 626, per l'individuazione delle capacit=E0 e dei requisiti =
professionali richiesti agli addetti ed ai responsabili dei servizi di =
prevenzione e protezione dei lavoratori, a norma dell'articolo 21 della =
legge 1=B0 marzo 2002, n. 39"=20
name=3DDC.Title>
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<META content=3D200306234 name=3DDC.Identifier>
<META content=3D195 name=3DDC.Author>
<META content=3D2003 name=3DDC.Subject>
<META content=3DGiu23 name=3DDC.Publisher>
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<META content=3D"" name=3DDC.Description></HEAD>
<BODY><FONT size=3D4>
<P align=3Dcenter><BR>Decreto Legislativo 23 giugno 2003, =
n.195</P></FONT>
<H3 align=3Dcenter>"Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 19 =
settembre=20
1994, n. 626, per l'individuazione delle capacit=E0 e dei requisiti =
professionali=20
richiesti agli addetti ed ai responsabili dei servizi di prevenzione e=20
protezione dei lavoratori, a norma dell'articolo 21 della legge 1=B0 =
marzo 2002,=20
n. 39"</H3>
<P align=3Dcenter><BR>pubblicato nella <EM>Gazzetta Ufficiale</EM> n. =
174 del 29=20
luglio 2003 </P>
<HR width=3D"40%">

<P align=3Dcenter>IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA </P>
<P>Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;</P>
<P>Vista la legge 1=B0 marzo 2002, n. 39, legge comunitaria per l'anno =
2001, ed in=20
particolare l'articolo 21;</P>
<P>Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, =
adottata nella=20
riunione del 31 gennaio 2003;</P>
<P>Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo =
Stato,=20
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;&nbsp;</P>
<P>Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei =
deputati e=20
del Senato della Repubblica;</P>
<P>Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella =
riunione=20
del 19 giugno 2003;</P>
<P>Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del =
Ministro del=20
lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri =
dell'economia e=20
delle finanze, degli affari esteri, della giustizia, della salute, delle =

attivit=E0 produttive, per la funzione pubblica e per gli affari =
regionali;</P>
<P align=3Dcenter>E m a n a<BR>il seguente decreto legislativo:</P>
<P align=3Dcenter>Art. 1.<BR><I>Modifiche al decreto legislativo 19 =
settembre=20
1994, n. 626</I></P>
<P>1. Al comma 1, lettera <I>e)</I>, dell'articolo 2 del decreto =
legislativo 19=20
settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, le parole: =
=ABattitudini e=20
capacit=E0 adeguate=BB sono sostituite dalle seguenti: =ABdelle =
capacit=E0 e dei=20
requisiti professionali di cui all'articolo 8-<I>bis</I>=BB.</P>
<P>2. Al comma 2 dell'articolo 8 del decreto legislativo 19 settembre =
1994, n.=20
626, e successive modificazioni, le parole: =ABdi attitudini e =
capacit=E0 adeguate=BB=20
sono sostituite dalle seguenti: =ABdelle capacit=E0 e dei requisiti =
professionali di=20
cui all'articolo 8-<I>bis</I>=BB.</P>
<P>3. Al comma 8, dell'articolo 8 del decreto legislativo 19 settembre =
1994, n.=20
626, e successive modificazioni, le parole: =ABattitudini e capacit=E0 =
adeguate=BB=20
sono sostituite dalle seguenti: =ABle capacit=E0 e i requisiti =
professionali di cui=20
all'articolo 8-<I>bis</I>=BB.</P>
<P align=3Dcenter>Art. 2.<BR><I>Inserimento dell'art. 8-bis dopo =
l'articolo 8 del=20
decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626</I></P>
<P>1. Dopo l'articolo 8 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. =
626, e=20
successive modificazioni, e' inserito il seguente:<BR>=ABArt. =
8-<I>bis</I>=20
<I>(Capacit=E0 e requisiti professionali degli addetti e dei =
responsabili dei=20
servizi di prevenzione e protezione interni o esterni)</I>. - <I>1</I>. =
Le=20
capacit=E0 ed i requisiti professionali dei responsabili e degli addetti =
ai=20
servizi di prevenzione e protezione interni o esterni devono essere =
adeguati=20
alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle =
attivit=E0=20
lavorative.<BR><I>2</I>. Per lo svolgimento delle funzioni da parte dei =
soggetti=20
di cui al comma 1, e' necessario essere in possesso di un titolo di =
studio non=20
inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore ed essere =
inoltre in=20
possesso di un attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento, =
a=20
specifici corsi di formazione adeguati alla natura dei rischi presenti =
sul luogo=20
di lavoro e relativi alle attivit=E0 lavorative. In sede di Conferenza =
permanente=20
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento =
e di=20
Bolzano sono individuati gli indirizzi ed i requisiti minimi dei=20
corsi.<BR><I>3</I>. I corsi di formazione di cui al comma 2 sono =
organizzati=20
dalle regioni e province autonome, dalle universit=E0, dall'ISPESL, =
dall'INAIL,=20
dall'Istituto italiano di medicina sociale, dal Dipartimento dei vigili =
del=20
fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, dall'amministrazione =
della=20
Difesa, dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione, dalle=20
associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori o dagli =
organismi=20
paritetici. Altri soggetti formatori possono essere individuati in sede =
di=20
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le =
province=20
autonome di Trento e di Bolzano.<BR><I>4</I>. Per lo svolgimento della =
funzione=20
di responsabile del servizio prevenzione e protezione, oltre ai =
requisiti di cui=20
al comma 2, e' necessario possedere un attestato di frequenza, con =
verifica=20
dell'apprendimento, a specifici corsi di formazione in materia di =
prevenzione e=20
protezione dei rischi, anche di natura ergonomica e psico-sociale, di=20
organizzazione e gestione delle attivit=E0 tecnico amministrative e di =
tecniche di=20
comunicazione in azienda e di relazioni sindacali.<BR><I>5</I>. I =
responsabili e=20
gli addetti dei servizi di prevenzione e protezione sono tenuti a =
frequentare=20
corsi di aggiornamento secondo indirizzi definiti in sede di Conferenza=20
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province =
autonome di=20
Trento e di Bolzano, con cadenza almeno quinquennale.<BR><I>6</I>. =
Coloro che=20
sono in possesso di laurea triennale di "Ingegneria della sicurezza e=20
protezione" o di "Scienze della sicurezza e protezione" o di "Tecnico =
della=20
prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro" sono esonerati dalla =
frequenza=20
ai corsi di formazione di cui al comma 2.<BR><I>7</I>. E' fatto salvo =
l'articolo=20
10.<BR><I>8</I>. Gli organismi statali di formazione pubblici, previsti =
al comma=20
3, organizzano i corsi di formazione secondo tariffe, determinate sulla =
base del=20
costo effettivo del servizio, da stabilire, con le relative modalit=E0 =
di=20
versamento, con decreto del Ministro competente per materia, entro =
trenta giorni=20
dalla data di entrata in vigore del presente decreto.<BR><I>9</I>. Le=20
amministrazioni pubbliche di cui al presente decreto, organizzano i =
corsi di=20
formazione nei limiti delle risorse finanziarie proprie o con le =
maggiori=20
entrate derivanti dall'espletamento di dette attivit=E0 a carico dei=20
partecipanti.<BR><I>10</I>. La partecipazione del personale delle =
pubbliche=20
amministrazioni ai corsi di formazione di cui al presente articolo e' =
disposta=20
nei limiti delle risorse destinate dalla legislazione vigente alla =
formazione=20
del personale medesimo.=BB.</P>
<P align=3Dcenter>Art. 3.<BR><I>Norma transitoria e clausola di =
cedevolezza</I>=20
</P>
<P>1. Possono svolgere l'attivit=E0 di addetto o di responsabile del =
servizio di=20
prevenzione e protezione coloro che dimostrino di svolgere l'attivit=E0 =
medesima,=20
professionalmente o alle dipendenze di un datore di lavoro, da almeno =
sei mesi=20
dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Tali soggetti sono =
tenuti=20
a conseguire un attestato di frequenza al corsi di formazione di cui=20
all'articolo 2, primo capoverso, comma 2, entro un anno dalla data di =
entrata in=20
vigore del presente decreto. </P>
<P>2. Fino all'istituzione dei corsi di formazione di cui all'articolo =
2, primo=20
capoverso, comma 2, possono svolgere l'attivit=E0 di addetto o di =
responsabile del=20
servizio di prevenzione e protezione coloro che, in possesso di un =
titolo di=20
studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore, =
abbiano=20
frequentato corsi di formazione organizzati da enti e organismi pubblici =
o da=20
altri soggetti ritenuti idonei dalle regioni. Tali corsi devono essere=20
rispondenti ai contenuti minimi di formazione di cui all'articolo 3 del =
decreto=20
del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e del Ministro della =
sanit=E0=20
in data 16 gennaio 1997, pubblicato nella <I>Gazzetta Ufficiale</I> n. =
27 del 3=20
febbraio 1997. </P>
<P>3. In relazione a quanto disposto dall'articolo 117, quinto comma =
della=20
Costituzione, le norme del presente decreto afferenti a materie di =
competenza=20
legislativa delle regioni e delle province autonome di Trento e di =
Bolzano, che=20
non abbiano ancora provveduto ad adeguarsi, con riferimento al requisiti =
e=20
capacit=E0 dei responsabili e degli addetti ai servizi di prevenzione e=20
protezione, alla sentenza della Corte di giustizia della Comunit=E0 =
europea del 15=20
novembre 2001, nella causa n. 49/00, si applicano sino alla data di =
entrata in=20
vigore della normativa di adeguamento di ciascuna regione e provincia =
autonoma,=20
nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dei =
principi=20
fondamentali desumibili dal presente decreto. </P>
<P> </P></BODY></HTML>

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